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La mancata comunicazione della nomina del direttore dei lavori non è causa di decadenza del permesso


Decadenza del permesso di costruire: ci sono solo 2 motivi espressamente previsti dal testo unico dell’edilizia. Il Comune non può definirne altri

Non possono essere cause di decadenza automatica la mancata comunicazione del nominativo del direttore dei lavori o delle attestazioni inerenti al rispetto della normativa antisismica.

Il Tar Campania (Napoli) aderisce a un diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui le cause di decadimento automatiche del permesso di costruire sono compiutamente individuate dal testo unico dell’edilizia (dpr 380/2001) all’ art. 15:

  1. nel caso di inutile decorso dei termini stabiliti dalla legge per l’inizio e la fine dei lavori

  2. qualora sopravvengano previsioni urbanistiche contrastanti con il permesso rilasciato, purché i lavori non siano iniziati

Decadenza del permesso di costruire: svolgimento dei fatti

Il titolare del permesso di costruire iniziava i lavori assentiti, inviando al Comune la comunicazione di inizio lavori.

Nel documento veniva indicata l’impresa costruttrice senza menzionare il nominativo del direttore dei lavori.

L’amministrazione comunale, di conseguenza, dichiarava la decadenza del permesso di costruire. Secondo il Comune, l’efficacia del permesso di costruire sarebbe stata subordinata alla comunicazione a mezzo raccomandata o a mezzo consegna allo Ufficio protocollo delle nomine del direttore dei lavori e dell’impresa costruttrice.

Infatti, la disposizione di decadenza per mancata comunicazione dei soggetti era richiamata sia nel permesso di costruire stesso che nel regolamento edilizio comunale.

Il titolare del permesso di costruire ricorre al Tar Campania, che si esprime con la sentenza n.5026/2016.

Il Tar aderisce a un orientamento giurisprudenziale alquanto diffuso: la decadenza del permesso di costruire è un provvedimento tipico che può legittimamente essere emanato soltanto in presenza delle due ipotesi tassativamente disciplinate dall’art. 15 del dpr 380/2001.

Le 2 ipotesi sono le seguenti:

  1. inutile decorso dei termini stabiliti dalla legge per l’inizio e la fine dei lavori

  2. nuove previsioni urbanistiche contrastanti con il permesso rilasciato, purché i lavori non siano iniziati

Ne deriva che non è consentito all’amministrazione comunale determinare autonomamente ulteriori cause di decadenza automatica del permesso di costruire, come quelle nella fattispecie individuate, collegate alla mancata comunicazione del nominativo del direttore dei lavori e all’omessa trasmissione degli atti inerenti al rispetto della normativa antisismica.

In definitiva non possono esistere altri casi per la decadenza del permesso di costruire.

Pertanto il Tar accoglie il ricorso presentato dal titolare del permesso di costruire.


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