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Registro di contabilità dei lavori pubblici: cos’è e a cosa serve


Registro di contabilità dei lavori pubblici: cos’è e a cosa serve

Il registro di contabilità è il documento contabile che riassume ed accentra l’intera contabilizzazione dell’opera: a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall’appaltatore.

Documenti contabili

Ricordiamo innanzitutto che la contabilità dei lavori è l’insieme degli atti tecnico-amministrativi effettuati dall’ufficio di direzione dei lavori, aventi ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti che producono spesa.

I documenti contabili sono i seguenti:

  • giornale dei lavori

  • libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste

  • registro di contabilità e relativo sommario

  • stato di avanzamento dei lavori (SAL)

  • conto finale dei lavori

Registro di contabilità, come deve essere compilato

Il registro di contabilità contiene:

  • le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure

  • le riserve che l’impresa affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori

Deve essere sottoscritto dall’impresa in occasione di ogni stato di avanzamento.

L’iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico.

Il registro è sottoposto all’impresa affidataria per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

Il Direttore dei Lavori propone al RUP in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico.

I fogli del registro di contabilità dovrebbero essere preventivamente numerati e bollati ai sensi dell’art. 2215 del Codice civile e firmati dalle parti per accertarne l’autenticità e soprattutto per evitarne la sostituzione.

Il registro di contabilità consta di un frontespizio in cui viene indicato l’oggetto dei lavori, la ragione sociale dell’impresa appaltatrice ed il numero dei fogli di cui è costituito.

Nelle pagine interne al registro di contabilità si trovano specifiche colonne per il riferimento della registrazione al corrispondente libretto delle misure, per il prezzo unitario e per il corrispondente importo spettante ad ogni singola lavorazione.

Per quanto riguarda l’appalto misto, le colonne dei prezzi unitari e dell’importo delle lavorazioni devono contenere, nella parte che riguarda la registrazione dei lavori appaltati a corpo, le aliquote dei Corpi d’Opera.

Naturalmente anche la colonna delle quantità potrà contenere un valore numerico assoluto (per i lavori a misura) o la percentuale di avanzamento (per i lavori a corpo) ripresa dal libretto delle misure. Nel caso di appalti misti o appalti esclusivamente a corpo, la colonna delle quantità avrà la dizione “Quantità/Percentuali”.

La colonna in cui riportare la percentuale di avanzamento del Corpo d’Opera, nel caso di lavoro appaltato esclusivamente a corpo, sarà titolata con la semplice dizione “Percentuali”. In questo caso, infatti, tutte le lavorazioni saranno individuate da una percentuale di avanzamento.

Le Linee Guida ANAC sul Direttore dei Lavori richiedono inoltre, che in apposita sezione del registro di contabilità sia indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all’ammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori.

Tale richiesta delle linee guida ricalca di fatto i contenuti del “Sommario del registro di contabilità”, le cui modalità di compilazione furono chiarite nell’art. 56 del Regolamento R.D. 25 maggio 1895 n.350 e dall’art. 193 del vecchio Regolamento.

Il sommario è un documento utile alla definizione dell’importo raggiunto da ogni lavorazione o corpo d’opera trascritto nel registro di contabilità, al fine di riportare tale valore calcolato nello stato di avanzamento dei lavori.

Come nel caso del registro di contabilità, l’obiettivo è quello di stabilire l’importo da corrispondere all’esecutore ad estinzione del debito ingeneratosi per l’esecuzione dei lavori. Tuttavia, mentre nel registro si individua il debito per ogni singola trascrizione, nel sommario si sommano tutti gli importi da corrispondere per ogni tipologia di lavorazione e per ogni stato di avanzamento.

Le trascrizioni del registro di contabilità effettuate in ordine cronologico vengono riportate nel sommario, raggruppate e sommate per lavorazioni, corrispondenti ai singoli prezzi di elenco.

Il sommario contiene 7 colonne:

  • nella prima colonna si riporta il numero d’ordine d’inserimento della voce ed il codice di tariffa con cui si è identificata la lavorazione o il Corpo d’opera nell’elenco prezzi

  • la colonna successiva contiene la descrizione delle lavorazioni o dei Corpi d’opera così come riportata nell’elenco dei prezzi

  • la terza e la quarta colonna contengono i riferimenti per ritrovare la registrazione della quantità riportata in sommario: rispettivamente

  • il numero di stato di avanzamento cui la quantità si riferisce

  • il numero della pagina del registro in cui si ritrova la quantità riportata

  • la quinta colonna riporta le quantità, ove sono riportate le percentuali di avanzamento dei Corpi d’opera rispetto al proprio totale (appalti “a corpo” o misti) così come le quantità totali delle lavorazioni nel caso di appalti anche solo parzialmente “a misura”.

  • nella sesta e settima colonna si inseriscono gli importi

  • unitari

  • totali

Nell’ipotesi di appalto misto o esclusivamente a corpo anche le colonne Importi dovranno contenere importi e valori percentuali.


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