Certificato di pagamento, cos’è e come si redige. Tutto quello che occorre sapere con modello ed esempio PDF
La contabilità dei lavori è l’insieme degli atti tecnico-amministrativi effettuati dall’ufficio di direzione dei lavori, aventi ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti che producono spesa.
Tra i documenti contabili ricordiamo:
giornale dei lavori
libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste
registro di contabilità e relativo sommario
stato di avanzamento dei lavori (SAL)
conto finale dei lavori
Il Certificato di pagamento, cos’è e a che serve
In questo articolo parliamo del Certificato di pagamento, il documento emesso dopo SAL finalizzato al pagamento dell’impresa.
Generalmente i pagamenti per le opere eseguite vengono versati all’impresa a scadenze prestabilite o in base al raggiungimento di un certo importo.
Nei documenti di gara e nel contratto sono riportate le condizioni in corrispondenza delle quali saranno emessi i certificati che corrispondono al raggiungimento di determinati importi o allo scadere di determinati periodi.
L’entità degli acconti viene individuata in maniera da non gravare l’amministrazione troppo spesso e per cifre modeste e, contemporaneamente, in modo da non rendere eccessivamente lungo il periodo che intercorre tra i pagamenti e quindi la durata delle anticipazioni a carico dell’esecutore.
Dopo che il Direttore dei lavori ha emesso il SAL (Stato avanzamento lavori), il RUP (Responsabile Unico del Procedimento), sulla base dei documenti contabili emessi dal Direttore dei Lavori ad ogni SAL (Stato Avanzamento Lavori), predispone il Certificato di pagamento.
Lo scopo del Certificato è proprio quello di determinare la rata da liquidare in favore dell’impresa ad ogni SAL.
Certificato di pagamento, diagramma di flusso
Quando per l’ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, a valle il RUP rilascia il certificato di pagamento.
Entro i tempi stabiliti dal Capitolato speciale d’appalto, dopo la ricezione del SAL da parte del Direttore dei Lavori, il RUP redige il Certificato di Pagamento e lo invia alla stazione appaltante. A sua volta, la stazione appaltante emette il mandato di pagamento entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento.
Il mandato di pagamento è comunque sottoposto alle regole stabilite per il pagamento dei titoli di spesa a carico dello Stato dalla legge sulla contabilità generale.
Relativamente alla tempistica, le linee guida Anac sul RUP, già pubblicate in Gazzetta, prevedono che il RUP debba rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e del subappaltatore, entro 7 giorni dalla ricezione del SAL da parte del direttore dei lavori. La stazione appaltante dovrà emettere il mandato di pagamento intervenendo entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento.
Certificato di pagamento e regolarità contributiva
L’operazione preliminare al rilascio del Certificato di pagamento da parte del RUP è la verifica della regolarità contributiva dell’impresa e del subappaltatore.
In caso di riscontro di un Durc (Documento di regolarità contributiva) irregolare in capo all’appaltatore, la stazione appaltante può trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.
La stessa stazione appaltante pagherà direttamente agli enti previdenziali ed assistenziali l’importo dell’inadempienza.
In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo art. 30 comma 5 del nuovo Codice appalti,
in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti […], la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Certificato di pagamento e anticipazione all’esecutore
Per quanto riguarda l’anticipazione da corrispondere all’esecutore, vale quanto stabilito dall’art. 35 comma 18 del nuovo Codice appalti, ove si precisa che
l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
L’anticipazione, così come la ritenuta per garanzia, viene recuperata in ogni certificato di pagamento fino a raggiungimento dell’importo totale della stessa. Generalmente il recupero dell’anticipazione su ciascun certificato di pagamento è pari al 20% del SAL.
Certificato di pagamento, come si determina la rata
Per determinare la rata si parte dal dato base che è l’importo del SAL.
Ricordiamo, brevemente, che l’importo di un dato SAL costituisce l’importo totale maturato “a tutto il…”, ossia maturato alla data di emissione del SAL stesso. Tale importo rappresenta l’ammontare complessivo dei lavori e delle somministrazioni eseguiti a quella data (dall’inizio dei lavori fino a quel momento).
Oltre all’importo del SAL potrebbero esserci anche altri importi, soggetti o meno a ritenute.
Dopo aver individuato l’ammontare degli importi soggetti a ritenute, da questi occorre detrarre i seguenti importi:
ritenuta per infortuni, pari a 0,5%
recupero dell’anticipazione, pari generalmente al 20%
eventuali altre detrazioni
Successivamente occorre sottrarre l’ammontare di tutte le rate dei precedenti Certificati di pagamento.
In tal modo si ottiene il credito a favore dell’impresa, che può essere arrotondato discrezionalmente.
Da notare che la rata del Certificato di pagamento è sempre al netto di IVA.
Certificato di pagamento e annotazioni
Ogni certificato di pagamento, a valle dell’emissione da parte del RUP, deve essere annotato dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità.
Inoltre, tutti i Certificati di pagamento vanno riportati anche nello stato finale dei lavori.
Al certificato di pagamento, inoltre, vanno allegati i documenti necessari a giustificare determinate particolarità.