Nuovi criteri ambientali minimi per servizi di progettazione e lavori di ristrutturazione, nuova costruzione e manutenzione. In Gazzetta il decreto con i nuovi CAM
In considerazione delle innovazioni tecnologiche, commerciali e, soprattutto, dell’entrata in vigore del nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016), sono stati aggiornati i criteri ambientali minimi, i cosiddetti CAM.
È stato pubblicato il decreto 11 gennaio 2017 che, in attuazione del decreto 24 maggio 2016, ha incremento le previsioni relative alle percentuali minime di applicazione dei CAM negli appalti pubblici.
Il decreto fissa i nuovi riferimenti non solo per l’edilizia, ma anche per l’acquisto di arredi e prodotti tessili.
Criteri ambientali minimi, le previsioni del nuovo Codice appalti
Il dlgs 50/2016 prescrive che i bandi debbano obbligatoriamente contenere i criteri minimi ambientali; in particolare:
il comma 2 dell’art.34 precisa che i criteri ambientali sono “tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 6”
il comma 13 dell’art. 95 precisa che le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara “il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull’ambiente”
In definitiva, le amministrazioni devono far riferimento ai CAM nella stesura dei documenti di gara e devono anche indicare il maggior punteggio da assegnare alle offerte che presentano un minor impatto sulla salute e sull’ambiente.
Nuovi criteri ambientali minimi, il decreto 11 gennaio 2017
Il decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente definisce l’Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili.
Il provvedimento contiene i criteri ambientali, individuati per le diverse fasi di definizione della procedura di gara, che consentono di migliorare il servizio, assicurando prestazioni ambientali al di sopra della media del settore.
In particolare, nel decreto vengono definiti i criteri ambientali minimi relativi a:
fornitura ed servizio di noleggio di arredi per interni (Allegato 1)
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (Allegato 2)
forniture di prodotti tessili (Allegato 3)
I CAM saranno operativi dal 13 febbraio 2017, sebbene oggetto di aggiornamento periodico in riferimento all’evoluzione normativa, tecnologica e dell’esperienza.
I nuovi criteri relativi all’edilizia (Allegato 2) sostituiscono quelli pubblicati con dm 24 dicembre 2015.
Criteri ambientali minimi per l’edilizia
Il decreto 11 gennaio 2017 (Allegato 2) fornisce i criteri ambientali minimi e alcune indicazioni di carattere generale, sull’affidamento di servizi di progettazione e sui lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione di edifici.
Le stazioni appaltanti devono tener presente tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nel documento per il 100% del valore a base d’asta. Il documento è da tenere in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Criteri ambientali minimi, cosa deve garantire il progettista
Il progettista deve garantire, laddove possibile, il recupero di edifici esistenti, il riutilizzo di aree dismesse, la localizzazione dell’opera in aree già urbanizzate/degradate/ impermeabilizzate, invece di realizzare una nuova costruzione.
Inoltre, un punteggio premiante è attribuito alla proposta di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici (ISO/IEC 17024).
Le imprese devono possedere la registrazione EMAS oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.
Il progetto deve garantire risparmio idrico, illuminazione naturale e approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.
Inoltre, deve essere garantito l’inserimento naturalistico paesaggistico, la sistemazione delle aree verde e il mantenimento della permeabilità dei suoli.
Allo scopo di ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili e di aumentare il riciclo dei rifiuti, il progetto deve prevedere:
l’uso di materiali composti da materie prime rinnovabili
una distanza minima per l’approvvigionamento dei prodotti da costruzione
il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’edificio
In caso di nuove costruzioni, l’APE (attestato prestazione energetica) deve essere almeno di classe A3.
Laddove la realizzazione dei lavori è affidata separatamente dalla progettazione, nel bando di gara o nei documenti di affidamento, devono essere previste varianti solo migliorative rispetto al progetto originale dell’affidamento.
Infine, il progetto deve essere corredato dal piano di manutenzione dell’opera e di “fine vita”.
Il piano di manutenzione prevede la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali; il piano deve anche prevedere un programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna all’edificio.
I progetti degli interventi di nuova costruzione, devono prevedere un piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva dell’opera a fine vita per il riutilizzo o il riciclo dei materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati.
Nel piano inerente la fase di “fine vita” dell’edificio è presente l’elenco di tutti i materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati.
Criteri ambientali minimi, requisiti e caratteristiche dei materiali
Per quanto riguarda i materiali, si richiedono i seguenti requisiti:
l’uso di materiali di materia recuperata o riciclata deve essere almeno il 15% (in peso) sul totale di tutti i materiali utilizzati
non si possono usare sostanze dannose per l’ozono, ad alto potenziale di riscaldamento globale
i componenti edilizi devono essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili, a fine vita
almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione degli edifici deve essere avviato a operazioni per essere riutilizzato, recuperato o riciclato (esclusi gli scavi)