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Immagine del redattoreStudio tecnico Metelli

Detrazione Iva case in classe A e B, in arrivo la proroga fino al 2019


Al fine di stimolare il mercato residenziale, la legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto per i contribuenti in qualità di persone fisiche la possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% l’Iva versata per l’acquisto di case ricadenti in classe energetica A e B, effettuato entro l’anno 2016.

Tale misura non è stata però riproposta dalla legge di Bilancio 2017. Tuttavia, un emendamento al decreto Milleproroghe (dl 244/2016, da convertire in legge entro il 28 febbraio 2017), prevede l’estensione di tale agevolazione a tutto il 2019.

L’emendamento, accolto con raccomandazione dal Senato, proroga la detrazione in relazione agli acquisti di abitazioni in classe energetica A e B effettuati fino al 31 dicembre 2019.

Detrazione Iva case energetiche: cos’è, a chi spetta, le abitazioni agevolate

La detrazione è pari al 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva relativa agli acquisti di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B.

Deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui è stata versata l’Iva.

I soggetti beneficiari

Essendo una detrazione ai fini dell’Irpef, sono agevolate solo le persone fisiche.

In particolare, a beneficiare della detrazione sono tutti i contribuenti che acquistano una casa, nuova o ristrutturata, direttamente dalle imprese di costruzione.

Le abitazioni agevolate

Per poter accedere all’agevolazione, la casa deve essere ad alta efficienza energetica (deve rientrare in una delle 2 categorie energetiche: A e B).

Le abitazioni agevolate sono:

  • gli immobili a destinazione residenziale ricadenti nella categoria catastale gruppo A (escluso A/10 – uffici)

  • gli immobili soggetti ad Iva, obbligatoria in caso di compravendita nei seguenti casi

  • l’impresa costruttrice (o ristrutturatrice) cede i fabbricati abitativi entro 5 anni dalla fine dei lavori

  • dopo 5 anni dalla conclusione dei lavori, purché l’impresa abbia manifestato espressamente l’opzione per la relativa imposizione.

Sono agevolati anche gli acquisti di abitazioni cosiddette di lusso (cioè quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

L’agevolazione spetta anche agli immobili di pertinenza dell’abitazione agevolata, cioè quelli rientranti nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), generalmente, messi a servizio dell’immobile abitativo.

Non è necessario che si tratti di prima casa o abitazione principale: la detrazione è possibile sia in caso di Iva al 4% (prima casa) che Iva al 10% (seconda casa non di lusso) che di Iva al 22% (abitazione di lusso).

Si attende ora la conversione in legge del dl Milleproroghe 2017 per la conferma definitiva della proroga.


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