Aumento illegittimo della superficie utile abitabile: il Consiglio di Stato decreta la demolizione di un soppalco abusivo e l’impossibilità del pagamento di una sanzione
Il proprietario di un’abitazione con adiacente garage aveva presentato una DIA (Denuncia Inizio Attività) per i lavori di rifacimento della copertura dell’autorimessa.
Il Comune accertava la realizzazione delle seguenti opere edilizie:
sopraelevazione dei muri perimetrali e del colmo del tetto, con aumento della volumetria dell’immobile e conseguimento di un’altezza superiore ai limiti previsti dal piano regolatore
realizzazione di un soppalco lungo l’intero locale, con aumento della superficie utile abitabile
A seguito dei controlli, il Comune disponeva la demolizione delle stesse opere in quanto realizzate abusivamente in assenza di permesso di costruire.
Contro tale decisione comunale il proprietario dell’immobile presentava ricorso al Tar del Piemonte e quindi appello al Consiglio di Stato.
Aumento illegittimo della superficie utile abitabile: la sentenza n. 1699/2017 del Consiglio di Stato
Con la sentenza n. 1699/2017 il Consiglio di Stato si esprime sul ricorso presentato dal proprietario dell’abitazione.
La tesi del ricorrente
Il ricorso si fonda sull’erronea valutazione dell’art. 3, lett. e. 6, del dpr 380/2001, che individua tra gli interventi subordinati a permesso di costruire quelli di nuova costruzione, di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, tra cui:
gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale
Secondo l’appellante gli aumenti di volume intervenuti non superano il 20% del volume dell’edificio accessorio esistente e per questo le opere contestate non ricadono tra quelli subordinati a permesso di costruire.
In questo caso il Comune, a detta del ricorrente, non avrebbe dovuto disporre la demolizione, ma applicare l’articolo 34 del dpr n. 380/2001, secondo cui:
quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale
Il giudizio del Consiglio di Stato
Gli abusi edilizi riguardano le seguenti opere:
sopraelevazione dei muri perimetrali e del colmo del tetto, con aumento della volumetria
costruzione di un soppalco con aumento di superficie utile abitabile.
I giudici di Palazzo Spada chiariscono che, come previsto dal testo unico dell’edilizia, nel primo caso è possibile quantificare entro il 20% l’abuso, nel secondo è obbligatorio presentare un permesso di costruire.
Inoltre l’eventuale provvedimento sanzionatorio (art.34 del testo unico per l’edilizia), richiesto dal ricorrente al posto della demolizione, è previsto solo in caso di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. In questo caso, essendo stata presentata una DIA e non un permesso di costruire, si tratta di opere realizzate in totale difformità e dunque è prevista la demolizione.
Pertanto il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato e conferma la demolizione delle opere abusive.