L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E dell’8 giugno 2017 fornisce indicazioni sulle modalità di iscrizione in catasto di beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, alla luce delle novità introdotte dal dlgs n. 33/2016.
Tra questi ricordiamo gli elementi di rete pubblica utilizzati per la comunicazione elettronica ad alta velocità o in fibra ottica, in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, anche se presenti all’interno di edifici.
Per i nuovi immobili che costituiscono infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, dal primo luglio 2016 non sarà più obbligatoria l’iscrizione in Catasto.
Lo ha stabilito il dlgs 33/2016 che ha introdotto modifiche all’art. 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche (CCE- dlgs 259/203), aggiungendo, alla fine del citato comma 3, il seguente periodo:
“Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale”
Nuova categoria catastale F7: quali infrastrutture vanno censite in catasto
In sintesi, la disposizione esclude dal concetto di “unità immobiliare”:
gli elementi di reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 872 e 883 del CCE
le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga
Per quelli già iscritti, a seguito della modifica della procedura Docfa, dal 3 luglio 2017 è possibile presentare un atto di aggiornamento per richiedere l’attribuzione della nuova categoria catastale, denominata F/7 (Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione) senza l’attribuzione della rendita.
Per le nuove realizzazioni, invece, l’iscrizione in catasto (sempre in categoria F/7 senza attribuzione di rendita) non è più obbligatoria, ma è facoltativa; generalmente è connessa all’eventuale costituzione o trasferimento di diritti reali che richiedono l’identificazione catastale del bene.
Resta obbligatoria la dichiarazione in catasto dei fabbricati o porzioni di fabbricato con una destinazione d’uso non strettamente funzionale alle reti di comunicazione, come uffici, alloggi, autorimesse, magazzini, ecc., da censire nella apposita categoria, con attribuzione di rendita.