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Distanze legali tra edifici: quali sono le regole da seguire per le ristrutturazioni?


Distanze legali tra edifici: la Cassazione fa il punto sulla legittima applicazione delle regole in caso di interventi di ristrutturazione e nuova costruzione

Il proprietario di un immobile conveniva in giudizio il vicino di casa lamentando la violazione delle distanze minime legali tra gli edifici.

In particolare l’attore aveva contestato le seguenti infrazioni:

  • illegittimità delle finestre realizzate

  • aumento della sagoma di ingombro del fabbricato

Il Tribunale di primo grado e successivamente la Corte d’appello respingevano il ricorso con le seguenti motivazioni:

  1. l’intervento realizzato era da considerarsi una ristrutturazione, essendo pacifica la circostanza tra le parti

  2. avendo appurato che si trattava di ristrutturazione e non nuova costruzione non potevano adottarsi i limiti normativi previsti per le distanze legali, essendo l’edificio in questione edificato prima di entrata in vigore del PRG, approvato nel 1968, e del dm 1444/68

Il proprietario dell’immobile propone ricorso per la Cassazione della sentenza della Corte d’appello.

Limiti di distanza tra i fabbricati

Ai sensi dell’art. 9 del dm 2 aprile 1968, n. 1444 le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

  1. Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale

  2. Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti

  3. Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto: la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

  • ml 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7

  • ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15

  • ml 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

La Sentenza di Cassazione

La Cassazione con sentenza n. 16268/2017 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario dell’immobile.

Il ricorso viene incentrato sul voler dimostrare che l’intervento in questione, pur non essendo una nuova costruzione, poteva essere considerato una ristrutturazione pesante e dunque soggetto alle indicazioni normative in tema di distanze legali tra edifici.

Secondo il ricorrente il fabbricato della controparte avrebbe subìto una modifica nella volumetria, con l’aumento della sagoma di ingombro.

Anche i giudici di Cassazione deducono che le lamentate modificazioni strutturali non potevano in alcun modo essere considerate come una semplice ristrutturazione, bensì avrebbero dovuto essere ritenute come nuova costruzione.

Gli Ermellini chiariscono dunque che rientrano nella nozione di nuova costruzione anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell’entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l’opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente.

Pertanto, la Cassazione accoglie il ricorso presentato, ritenendo che l’intervento realizzato sia da considerare alla stregua di una nuova costruzione, con il conseguente rispetto delle distanze previste dal dm n. 1444/1968.


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