L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.107/2017, risponde ad un quesito di un privato cittadino.
L'interpellante aveva acquistato un'abitazione, fruendo delle agevolazioni prima casa, ma a causa dei danni provocati dal sisma del centro Italia l'immobile è stato dichiarato inagibile.
L'istante vorrebbe acquistare un nuovo immobile da destinare a propria abitazione. Chiede, dunque, all'Agenzia se può far nuovamente richiesta delle agevolazioni per la prima casa, nonostante risulti già proprietario di altro immobile acquistato con le agevolazioni, ma dichiarato inagibile dal Comune.
Agevolazioni prima casa
Il diritto a godere dell'agevolazione prima casa è disciplinato dalla Nota II-bis posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
Tale agevolazione consiste in:
applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota del 2%
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9