Distanze legali tra edifici: la Cassazione chiarisce che le norme dettate dal dm 1444/68 prevalgono sempre sulle successive contrastanti previsioni dei regolamenti locali
Il proprietario di un immobile conveniva in giudizio il vicino per aver edificato un manufatto, a suo dire, in violazione delle norme sulle distanze legali tra edifici.
Il fabbricato in questione era posto ad una distanza pari a 6,40 m dall'immobile di parte attrice.
Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda del proprietario dell'immobile, condannando il convenuto alla demolizione della costruzione e a corrispondere all'attore il risarcimento dei danni.
Il vicino presentava ricorso in Appello contro la decisione del giudice di primo grado.
La Corte di Appello accoglieva il ricorso in quanto non poteva dirsi effettuata alcuna violazione dell'art. 873 cc, secondo cui: le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.
Il proprietario dell'immobile chiedeva dunque la cassazione di questa sentenza.
Sentenza Corte di Cassazione n. 20548/2017
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20548/2017 si esprime sul ricorso presentato per violazione delle distanze legali tra edifici.
Il ricorrente ritiene che la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che, nel caso in esame, non fosse applicabile l'art. 9 del dm 1444/1968, che fissa i seguenti limiti di distanza tra i fabbricati:
Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale
Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12. Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7
ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15
ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
Secondo gli Ermellini non è consentita l'adozione, da parte degli strumenti urbanistici comunali, di norme contrastanti con quelle di cui al Dm 1444/68.