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Immagine del redattoreStudio tecnico Metelli

Libretto impianto termico e rapporto di controllo


L’impianto termico è un sistema tecnologico che serve a climatizzare (riscaldare o raffrescare) gli ambienti.

La legge 90/2013 (di conversione del dl 63/2013) ha introdotto una serie modifiche al dlgs 192/2005, tra cui anche la definizione di impianto termico. Ora rientrano negli impianti termici, oltre alle caldaie tipiche come quelle a metano, a GPL o le pompe di calore, anche tutte le stufe, i caminetti con una potenza = 5kW.

Secondo la nuova versione del dlgs 192/2005:

un impianto termico è impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Il libretto dell’impianto

Il libretto dell’impianto è obbligatorio per ogni tipo di impianto termico (così come definito dal dlgs 192/2005 modificato dalla legge 90/2013). Il libretto dell’impianto costituisce la “carta di identità” di un impianto termico. Riporta tutti i dati relativi a

  • tipologia di impianto

  • caratteristiche

  • combustibile

  • installatore

  • utilizzatore

  • manutentore

  • eventuale terzo responsabile della gestione

  • interventi eseguiti

Il dm 10 febbraio 2014 ha introdotto il nuovo libretto di impianto e il nuovo rapporto di efficienza energetica di cui al dpr 74/2013.

Il nuovo libretto dell’impianto va compilato per gli impianti di riscaldamento tradizionali, per gli impianti di climatizzazione estiva ed anche per quelli alimentati da cogeneratori o allacciati al teleriscaldamento.

Il libretto dell’impianto è di tipo modulare: occorre compilare soltanto le pagine e le sezioni che sono pertinenti al caso specifico.

Il responsabile dell’impianto, con l’aiuto del proprio manutentore, deve sostituire il vecchio libretto, che comunque va conservato, con il nuovo. La sostituzione deve essere effettuata contestualmente alla prima manutenzione eseguita dopo il 15 ottobre 2014.

Controlli periodici

Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli periodici che hanno una duplice finalità:

  1. garantire una maggiore sicurezza

  2. mantenere efficiente l’impianto per avere una bolletta meno cara


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