I chiarimenti delle Entrate: l’obbligo di fatturazione elettronica esiste solo tra impresa principale e subappaltori diretti
Al via la fatturazione elettronica tra privati: dal 1° luglio scatta l’obbligo nei subappalti e nella cessione di carburanti.
Come previsto dalla legge di bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2019, è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti. Tale obbligo è stato però anticipato (art. 1, comma 917 della legge di bilancio 2018 ) al 1° luglio 2018 per le fatture relative a:
cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori
prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Pubblica Amministrazione
Con la circolare 8/2018 l’Agenzia delle Entrate intende fornire i primi chiarimenti sulle misure introdotte in tema di cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e fatturazione, nonché un primo cenno in merito ai contratti d’appalto.
In particolare, ecco i contenuti:
cessione di carburante e documentazione
contenuto della fattura
fatture differite
fatture relative a cessioni da documentare con diversa modalità
registrazione delle fatture
cessione di carburante e modalità di pagamento
peculiarità di alcuni strumenti di pagamento (carte e buoni carburante; carte di credito, di debito e prepagate)
credito d’imposta
obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti
Obbligo nei subappalti
Per quanto riguarda l’obbligo nei subappalti, in attesa di un successivo documento di prassi che esamini compiutamente le specifiche problematiche del settore, viene chiarito che l’obbligo di fatturazione elettronica esiste solo tra impresa principale e subappaltori diretti:
troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
Esempio:
Se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (decreto 55/2013) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).
Se, invece, B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto, D, per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (fino al 1° gennaio 2019).
L’Agenzia ricorda, infine, che nelle fatture elettroniche dovranno essere indicati obbligatoriamente il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unitario Progetto (CUP).