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Obbligo verifica periodica contatori di calore, ecco come procedere


Da ASSISTAL la guida per la verifica periodica contatori di calore: obbligo di comunicazione alla Camera di commercio, periodicità e rimozione dei sigilli

I contatori di calore devono essere sottoposti a verifica periodica secondo le modalità e le periodicità definite dal dm 93/2017 che ha regolamentato tale obbligo per tutti gli strumenti in servizio aventi una funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico (es. sanità, sicurezza, tutela dei consumatori, ecc.).

Al riguardo, segnaliamo il Vademecum per le verifiche periodiche dei contatori di energia termica realizzato da ASSISTAL, Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, dei Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management, allo scopo di guidare i soggetti interessati negli adempimenti necessari.

Scopo della guida è sostenere, quindi, le imprese nella verifica periodica, ossia il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

Con il decreto 93/2017, in vigore dal 18 settembre 2017, il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto la codifica e l’integrazione della normativa vigente in materia di controlli e vigilanza sugli strumenti di misura, disponendo contestualmente numerose abrogazioni.

In particolare, il provvedimento prevede che i titolari degli strumenti di misura, ossia il proprietario dello strumento di misura oppure il soggetto che è responsabile dell’attività di misura, debbano:

  • comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo nonché le ulteriori caratteristiche dello strumento di cui all’articolo 9, comma 2

  • mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione

  • curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore

  • conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta

  • curare il corretto funzionamento degli strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico

Le prescrizioni riguardano anche le imprese che ricoprono il ruolo di “Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”, ai sensi del dpr 74/2013.

Il vademecum affronta gli argomenti descritti nel seguito.

Obbligo di comunicazione alla Camera di commercio

Il titolare dello strumento deve, tra l’altro, comunicare alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio, la data di inizio utilizzo degli strumenti e quella di fine utilizzo (ai sensi dell’art. 8 comma 1 del dm 93/2017).

Obbligo di verifica periodica

La tabella seguente riporta la periodicità con la quale i contatori di calore in servizio devono essere sottoposti a verifica:

  • per i contatori di calore con portata Qp fino a 3m3/h

  • fino a 6 anni, con sensore di flusso meccanico

  • fino a 9 anni, con sensore di flusso statico

  • per i contatori di calore con portata Qp superiore a 3m3/h

  • fino a 5 anni, con sensore di flusso meccanico

  • fino a 8 anni, con sensore di flusso statico

Casi di rimozione dei sigilli

Il titolare dello strumento che ha riparato lo strumento di misura, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito della riparazione sono stati rimossi i sigilli di protezione anche di tipo elettronico, deve richiedere una nuova verificazione periodica entro 10 giorni.


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