Il Tar Marche ribadisce che per i piazzali asfaltati di nuova costruzione è sempre necessario il permesso a costruire
Con la sentenza 403 del 21 giugno 2018, il Tar delle Marche ribadisce che per la realizzazione di piazzali asfaltati di nuova costruzione è sempre necessario il permesso a costruire.
Inoltre il Tribunale chiarisce che tali piazzali possono considerarsi pertinenze di un fabbricato solo se sono opere:
di modeste entità
accessorie
non provviste di una propria autonomia funzionale.
Con un ricorso al Tar Marche, un’azienda chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Perugia con cui veniva disposta la demolizione, ai sensi degli artt. 143 L.R. 1/2016 e 167 D.lgs. 42/2004, di un piazzale di 1500 m² in conglomerato bituminoso destinato ad area di sosta e manovra dei mezzi aziendali. A motivazione dell’ordinanza è stato indicato il carattere abusivo dell’intervento in quanto privo sia della necessaria autorizzazione paesaggistica, insistendo su area vincolata ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. 42/2004 sia del necessario permesso a costruire.
L’azienda presenta ricorso sostenendo che:
l’opera non fosse abusiva, in quanto rientrava in un precedente permesso a costruire in sanatoria;
sarebbe evidente il carattere pertinenziale dell’opera;
le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni anche per aree di sosta, quale quella di specie, sarebbero riconducibili ad attività edilizia libera;
l’intervento consisteva nella mera sostituzione della precedente pavimentazione in ghiaia, privo di rilevanza paesaggistica.
Il Tar giunge alle seguenti conclusioni:
l’intervento non risulta ricompreso nelle opere assentite dal precedente permesso di costruire in sanatoria, in quanto non dettagliatamente descritti nell’allegata relazione tecnica. Il condono edilizio costituisce infatti una misura del tutto eccezionale e derogatoria al sistema e non può, perciò, produrre effetto se non nei limiti delle opere alle quali risulta strettamente riferibile;
la qualifica di pertinenza urbanistica è meno ampia di quella civilistica ed è applicabile solo ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale;
tale trasformazione non può poi ricondursi nel novero delle attività edilizie libere. La realizzazione di un piazzale in cemento costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001, determinando un consumo di suolo e, dunque, una trasformazione tendenzialmente irreversibile di quest’ultimo, che richiede il permesso di costruire.
Per tali motivi il Tar respinge il ricorso.