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Immagine del redattoreStudio tecnico Metelli

Pergola, tettoia e pergotenda: i chiarimenti del Consiglio di Stato


Una nuova sentenza del Consiglio di Stato chiarisce ulteriormente la differenza tra pergola, tettoia e pergotenda ed i relativi titoli edilizi necessari

Con la sentenza 5008/2018 il Consiglio di Stato chiarisce ulteriormente la differenza tra:

  • tettoia

  • pergolato/pergola

  • pergotenda

I fatti in breve

Con un provvedimento del 2005 un Comune ingiunge ad un proprietario la demolizione di:

una struttura in legno di mq 40 circa avente un’altezza che varia da m 2,50 a m 2,85 e copertura con teli plastificati

realizzata sul terrazzo della sua abitazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la cui presenza era stata accertata in un precedente sopralluogo dei vigili urbani.

Il proprietario presenta ricorso davanti al Tar Lazio, il quale lo respinge, chiarendo che:

l’intervento necessita del rilascio di permesso di costruire, trattandosi di una tettoia incidente sulla sagoma della struttura principale, di dimensioni non definibili “modeste” (pari a circa mq. 40), nonché priva di un collegamento funzionale con il soddisfacimento di esigenze meramente temporanee, la quale non può che essere ricondotta nell’ambito di operatività dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/01

Viene così proposto appello al Consiglio di Stato con i seguenti punti:

  1. il provvedimento di demolizione è affetto da causa di sopravvenuta inefficacia in quanto le opere contestate sono oggetto di domanda di condono edilizio non ancora definita

  2. l’ordinanza impugnata in primo grado andava preceduta dalla comunicazione dell’avvio del procedimento in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla data dell’effettuato sopralluogo e dell’acquisto della proprietà

  3. il Tar non ha considerato che l’intervento è costituito dalla installazione di una struttura in legno, amovibile e aperta su tutti i lati, come tale non meritevole della sanzione demolitoria

L’appello non merita accoglimento secondo il CdS poiché:

  1. il primo motivo d’appello, col quale si lamenta la sopravvenuta inefficacia dell’ordine demolitorio, si palesa inammissibile non essendo stato articolato in primo grado

  2. infondato è il secondo motivo poichè secondo la giurisprudenza “l’ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, l’Amministrazione ha il dovere di adottarlo, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, né un’ampia motivazione”

  3. infondato è anche il terzo motivo d’appello, col quale si lamentano il difetto di legittimazione e la irrilevanza urbanistica dell’opera poiché tettoie e pensiline, specie se realizzate su terrazzi, rientrano nell’alveo applicativo del regime concessorio

Il Consiglio di Stato definisce i seguenti interventi:

  • PERGOLATO. Esso è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Di norma quindi il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio

  • TETTOIA. Quando il pergolato è coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa. Nel caso in specie, dalla documentazione dai reperti fotografici si è rilevato che la struttura in questione presenta appunto una copertura che non assume carattere precario e transitorio e quindi è indispensabile il permesso di costruire

  • PERGOTENDA. Essa è un mero arredo esterno, di modeste dimensioni, che non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso.


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