Tar Calabria: ok all’annullamento in autotutela del certificato di agibilità se manca dei requisiti di sicurezza per l’incolumità pubblica
Il certificato di agibilità di un immobile adibito ad asilo nido non è subordinato all’accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari, ma presuppone la conformità urbanistica ed edilizia dell’opera; in caso contrario è possibile l’annullamento in autotutela.
Così si sono espressi i giudici del Tar Calabria con la sentenza 1605/2018.
Il fatto
Con convenzione del 5 maggio 2009, una società cooperativa ottiene in concessione dal Comune un immobile, munito di certificato di agibilità, per adibirlo a scuola materna.
Successivamente, il Comune incarica un professionista privato al fine di verificare la vulnerabilità sismica della struttura; a seguito degli accertamenti eseguiti si ha che:
i risultati sono tali da prefigurare un eventuale collasso strutturale in caso di evento sismico, atteso che il valore dell’indice di rischio derivante dallo studio di vulnerabilità sismica della struttura portante è pari ad 0,146, nettamente inferiore alla soglia minima di sicurezza.
Alla luce di tali risultati l’amministrazione comunale provvede, quindi, ad annullare in autotutela il certificato di agibilità e successivamente dispone l’ordinanza di sgombero della struttura, preoccupandosi tuttavia di offrire alla cooperativa un’altra struttura per poter ultimare l’anno scolastico in corso.
La società cooperativa presenta ricorso al Tar Calabria chiedendo l’annullamento del provvedimento comunale per violazione di legge ed eccesso di potere.
Decisione del Tar Calabria
I giudici del Tar legittimano il modus procedendi del Comune.
Nel caso in esame, sottolineano i giudici, l’inosservanza della regola tecnica (il valore dell’indice di rischio è pari a 0,146) è aggravata dal fatto che l’immobile in esame è utilizzato come asilo nido.
In tale situazione, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, si ha che:
è corretta la scelta di annullare il certificato di agibilità, il quale, lungi dall’essere subordinato all’accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari, presuppone altresì la conformità urbanistica ed edilizia dell’opera (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 5 febbraio 2016, n. 268 e Sez. II, 23 aprile 2018, n. 933; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 21 marzo 2018, n. 1773 e Sez. V, 6 luglio 2016, n. 3409; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 30 giugno 2016, n. 964; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II 5 maggio 2016, n. 1100).
In definitiva l’ordine di sgombero costituisce un atto dovuto qualora la costruzione manca dei requisiti di sicurezza per l’incolumità pubblica (cfr. T.A.R. Molise 15 gennaio 2018, n. 17).