Il Tar Campania ribadisce che le opere abusive non possono essere completate: qualsiasi tipo di lavoro deve quindi interrompersi fino all’eventuale accoglimento della domanda di condono
Il Tar Campania con la sentenza n.5510/2018 ribadisce il principio, già ampiamente condiviso dalla giurisprudenza, secondo cui:
la presentazione della domanda di condono non autorizza certamente l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell’eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi.
I fatti in breve
La proprietaria di un immobile presentava nel 1986 due domande di condono, che ad oggi non risultano ancora definite, riguardanti:
un edificio principale nonché una struttura, designata come “casotto”, adibita a deposito e lavanderia
una piscina scoperta ad uso privato
In seguito l’amministrazione comunale, avendo riscontrato il compimento di nuovi interventi abusivi rispetto a quelli oggetto delle menzionate domande di condono, adottava un’ordinanza nel 1994 con la quale ingiungeva la demolizione delle seguenti opere: “ampliamento relativamente ad un prefabbricato preesistente, costituito da due livelli, con scala in c.a. interna”.
Per le ulteriori opere la proprietaria nel 1995 presentava domanda di condono edilizio, ai sensi dell’art. 39 Legge n. 724/1994.
A seguito di procedura R.E.S.A. (Registro Esecuzione Sentenze Abbattimenti) nel 2013, la proprietà era stata oggetto di sopralluogo da parte di incaricati dell’amministrazione comunale i quali constatavano che la ricorrente non solo non aveva ottemperato all’ordinanza di demolizione del 1994 ma aveva eseguito le seguenti ulteriori opere abusive:
completamento nelle rifiniture delle opere abusive oggetto di R.E.S.A.
realizzazione di varie tettoie
realizzazione di un manufatto di un livello, adibito ad abitazione, completo nelle rifiniture sia interne sia esterne
A seguito del sopralluogo operato dai tecnici e della conseguente relazione tecnica, il Dirigente del Settore Urbanistica e Patrimonio ingiungeva, ai sensi dell’art. 31 d.p.r. 380/2001, la demolizione delle sopra illustrate opere abusive eseguite senza alcun titolo.
Poiché le opere ricadevano in zona vincolata facente parte del Parco Nazionale del Vesuvio, l’Ente Parco emetteva ordinanza nel 2014, con la quale ingiungeva l’ordine di eliminazione ovvero la rimozione delle opere abusive, già oggetto dell’ordinanza comunale.
La proprietaria a quel punto presentava ricorso al Tar Campania chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di demolizione del Comune e del Parco.
Sentenza del Tar
Il Tar Campania nel respingere il ricorso sottolinea che:
non è prospettabile una valutazione separata degli interventi edilizi effettuati, allorché gli stessi facciano parte di un disegno sostanzialmente unitario di realizzazione di una determinata complessiva opera, risultante priva di titolo
le opere eseguite senza titolo consistenti in sintesi nel completamento delle rifiniture di un manufatto già abusivo, nella realizzazione di ben cinque tettoie, di due locali e nella pavimentazione dell’intera area esterna, assumono il carattere abusivo proprio dell’immobile al quale ineriscono
non v’è dubbio che il complesso dei manufatti realizzati sul fondo della ricorrente integri trasformazione edilizia ed urbanistica del suolo con conseguente necessità del permesso di costruire ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 costituendo le opere interventi di nuova costruzione
non è quindi sostenibile l’assunto della ricorrente secondo cui il Comune avrebbe dovuto considerare le opere successive quali opere sanabili per effetto della pendente domanda di condono