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Immagine del redattoreStudio tecnico Metelli

Permessi edilizi: sono atti pubblici e sono consultabili da terzi


Il TAR Lazio con una sentenza ribadisce che i permessi edilizi in quanto atti pubblici sono consultabili da terzi; quindi i vicini possono prenderne visione

Con la sentenza n. 10215/2018 del TAR Lazio si ribadisce che il vicino ha un interesse concreto ad accedere ai permessi edilizi rilasciati al proprietario del terreno confinante per:

  • tutelare le proprie posizioni

  • far rispettare le norme urbanistiche.

I titoli edilizi sono atti pubblici perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza.

I fatti in breve

Due società rispettivamente comproprietaria e affittuaria di un’immobile a destinazione alberghiera, avendo appreso della realizzazione da parte del proprietario di uno degli appartamenti dei piani superiori dello stabile, destinati a civile abitazione, di “un manufatto allo stato grezzo, avente una superficie coperta di circa 50 mq posto in aderenza al muro perimetrale del preesistente appartamento, realizzato con una struttura in ferro con pannelli di copertura” e ritenendo di subire un danno, in qualità di vicini, da tale trasformazione edilizia e paesaggistica, avevano chiesto al Comune di prendere visione ed estrarre copia ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge 241/90.

In particolare l’istanza di accesso agli atti riguardava:

  • tutta la documentazione edilizia, urbanistica e paesaggistica relativa al manufatto

  • eventuali ordinanze di demolizione e/o provvedimenti sanzionatori adottati

  • eventuali domande di condono ai sensi della legge n. 47/85, della legge 724/94 e della legge 326/2003

  • istanze di accertamento di conformità ex art. 36 DPR n. 380/2001

  • eventuali provvedimenti di sanatoria rilasciati dal Comune

In seguito al silenzio rigetto, da parte dell’amministrazione comunale, presentano ricorso contro il Comune.

Secondo il TAR le società avevano sin dall’inizio piena legittimazione a conoscere sia i titoli in base ai quali tale costruzione è avvenuta, sia gli atti ed i documenti posti dal vicino alla base della sua domanda di permesso di costruire sia, infine, le iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale al fine di controllare l’esatta esecuzione dei lavori e di reprimere eventuali abusi.

Come evidenziato anche dalla costante giurisprudenza amministrativa:

il vicino ha un interesse concreto, personale ed attuale, ad accedere ai permessi edilizi rilasciati al proprietario del terreno confinante per tutelare le proprie posizioni giuridico – economiche (escludere rischi di danni alla sua proprietà) e/o per far rispettare le norme urbanistiche. I titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II 4 febbraio 2016 n. 374; T.A.R. Marche Sez. I 7 novembre 2014 n. 923).


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