La legge di Bilancio 2019 prevede importanti novità anche per il regime forfettario dei contribuenti minimi, tra cui l’innalzamento a 65.000 euro della soglia
L’art. 4 della bozza di legge di Bilancio 2019, in discussione in Parlamento (da approvare entro il 31 dicembre e, salvo bocciature dell’Ue, in vigore dal primo gennaio 2019), prevede importanti novità in merito all’estensione del regime dei minimi.
Una delle misure che interessano i liberi professionisti è rappresentata dall’innalzamento a 65.000 euro della soglia per l’applicazione del regime forfettario per tutte le attività d’impresa e professionali.
In particolare vengono apportate modifiche all’art. 1 della legge 190/2014 che introduce il regime forfetario; i precedenti commi 54 e 55 dovrebbero essere sostituiti dai seguenti:
54 – I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
55 – Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfetario di cui al comma 54: a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del dl n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017 b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
La bozza della legge di Bilancio 2019 prevede che potranno accedere al regime forfetario, già dal 2019, le persone fisiche esercenti attività d’impresa o professionale che dal 2018 percepiscono compensi annuali non superiori al sopra indicato limite.
La relazione illustrativa chiarisce che sono stati eliminati gli altri limiti di accesso, relativi:
al costo dei beni strumentali pari a 20.000 euro
alle spese per prestazioni di lavoro paria a 5.000 euro di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 54
Le modifiche previste alla legge hanno come obiettivo quello di evitare:
frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo
trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo
Non risulteranno, invece, modificati i coefficienti di redditività da applicare all’ammontare dei ricavi o compensi per la determinazione del reddito imponibile.