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Immagine del redattoreStudio tecnico Metelli

L’installazione di un sistema di contabilizzazione del calore è agevolabile


Le spese per l’installazione di un sistema di contabilizzazione del calore sono ammesse alla detrazione del 50%: si tratta di un intervento finalizzato al risparmio energetico

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali: la più conosciuta è sicuramente la detrazione Irpef del 50% che la legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha maggiorato e prorogato al 31 dicembre 2018; attualmente il limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2019 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Inoltre, dal 2018 la stessa legge di Bilancio ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

Al riguardo, si segnala il seguente quesito posto da un contribuente sulla rivista telematica FiscoOggi:

È agevolabile con il bonus per recupero edilizio l’installazione di un sistema di contabilizzazione del calore?

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, i lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale, ossia la detrazione Irpef del 50%, sono interventi di:

  • manutenzione straordinaria

  • restauro e risanamento conservativo

  • ristrutturazione edilizia

Tra gli interventi di manutenzione straordinaria rientrano, nello specifico, anche quelli finalizzati al risparmio energetico oltre che:

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza

  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici

  • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso

  • rifacimento di scale e rampe

  • recinzione dell’area privata

  • costruzione di scale interne

Ai fini della detrazione, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir, testo unico delle imposte sui redditi, sono detraibili gli interventi:

relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

Inoltre, come chiarito nella circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, l’art. 9, comma 5, del dlgs 102/2014 prevede che per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi nei condomini e negli edifici polifunzionali, è obbligatoria l’installazione di contatori individuali o sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari.

L’Agenzia chiarisce che se i dispositivi di contabilizzazione del calore sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, le relative spese sono ammesse alla detrazione del 65%, per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Lo stesso vale in caso di installazione di dispositivi di contabilizzazione in concomitanza della sostituzione dell’impianto esistente con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Se, invece, i dispositivi di contabilizzazione del calore sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50% trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.

In allegato, inoltre, la guida dell’Agenzia delle Entrate alle ristrutturazioni aggiornata a novembre 2018.


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