Il Tar Puglia chiarisce che la traslazione di un fabbricato, anche di pochi metri, rispetto al progetto approvato con il permesso di costruire, costituisce variazione essenziale
Con la sentenza n. 1577/2018 il Tar Puglia ribadisce che costituisce variazione essenziale, facendo così decadere il permesso di costruire, anche la traslazione di pochi metri di un edificio in costruzione rispetto al progetto approvato.
I fatti in breve
I proprietari di un fabbricato in costruzione chiedevano l’annullamento del provvedimento a firma del Responsabile dell’Area Sviluppo Urbanistico del Comune, notificato nel 2017 ed avente ad oggetto: “Ordinanza sospensione lavori per la realizzazione di una casa rurale nell’ambito del suolo agricolo”.
Deve essere premesso che nel 2014 il Comune rilasciava regolare permesso di costruire e, di conseguenza, assentiva la realizzazione di una casa rurale come da progetto presentato. Detti suoli erano caratterizzati da una pendenza naturale del 6,5% lungo la direttrice nord-sud e dell’8% lungo la direttrice ovest-est ed erano posizionati ad una quota superiore di circa 15 m rispetto alla strada di accesso agli stessi.
A seguito di un sopralluogo dei tecnici comunali nel 2017, veniva riscontrato che:
l’immobile in corso di costruzione nell’ambito del suolo agricolo è risultato plano-altimetricamente difforme da quanto assentito. […[ il fabbricato, assentito con il precitato permesso di costruire ed essenzialmente costituito da un piano interrato e sovrastante piano terra, si presentava, previo ampio sbancamento roccioso, con la costruzione dell’interrato posizionato a mezza costa rispetto all’originaria giacitura del terreno con consequenziali ampie zone e volumi fuori terra. Si accertava altresì, che l’intero manufatto risulta traslato e parzialmente ruotato con lo spigolo est del fabbricato tangente all’originario confine del fondo.
Il Comune sospendeva, quindi, i lavori:
preso atto che nell’eseguire le necessarie verifiche planimetriche, altimetriche e dimensionali dell’opera ed avendo riscontrato una presunta violazione urbanistico-edilizia dell’opera in oggetto. […] l’immobile assentito è stato realizzato in totale difformità dal titolo edilizio rilasciato ed in contrasto con le norme disposte dal vigente P.R.G. e dal Regolamento Edilizio comunale.
Il Tar Puglia nel respingere il ricorso precisava che:
il manufatto in questione risulta traslato ad oriente di circa 10 metri, ovvero la distanza che in origine sussisteva tra lo spigolo est del manufatto ed il confine con la limitrofa particella […] siffatta traslazione comporta non solo una diversa localizzazione dell’edificio nell’area di pertinenza, ma anche un’estensione di quest’ultima alla particella limitrofa che in origine non era nemmeno interessata dalla trasformazione edilizia.
Variazione essenziale al permesso di costruire
Nella sentenza viene richiamata la definizione del dpr n. 380/2001, in base a cui:
sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche […] planovolumetriche […] da quello oggetto del permesso stesso.
Secondo il Tar:
costituisce variante essenziale rispetto al progetto approvato la modifica della localizzazione dell’edificio tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un’area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, trattandosi di modifica che comporta una nuova valutazione del progetto da parte dell’amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell’area, mentre sono ininfluenti rispetto all’obbligo di acquisizione da parte dell’interessato di un nuovo permesso di costruire la circostanza che le altre caratteristiche dell’intervento (sagoma, volumi, altezze etc.) siano rimaste invariate rispetto all’originario permesso di costruire.
Nel caso in esame, la traslazione di ben 10 m della costruzione costituisce, ad avviso del Collegio, uno spostamento del fabbricato su un’area totalmente diversa da quella originariamente prevista e quindi integra gli estremi della variazione essenziale/difformità totale.