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Immagine del redattoreStudio tecnico Metelli

Detrazione ristrutturazione edilizia, è possibile recuperarla l’anno successivo?


I chiarimenti delle Entrate: chi non ha potuto usufruire della detrazione per ristrutturazione edilizia, può comunque beneficiarne nei successivi periodi d’imposta

È possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali: si tratta della detrazione ristrutturazione edilizia, disciplinata dall’art. 16-bis del dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).

E’ possibile usufruire delle seguenti detrazioni:

  • 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare

  • 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2020.

I lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’art. 3 del dpr n.380/2001 (Testo unico in materia edilizia), in particolare:

  • manutenzione straordinaria

  • restauro e risanamento conservativo

  • ristrutturazione edilizia

Proprio in riferimento ad un intervento di recupero edilizio, un contribuente ha avanzato (sulla rivista telematica FiscoOggi) il seguente quesito:

L’anno scorso, essendo incapiente, non ho usufruito della detrazione per recupero edilizio. Posso riprendere quest’anno?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, al riguardo, che la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi (articolo 16-bis, comma 7, Tuir). Tuttavia, continua le Entrate, chi non ha potuto usufruire dell’agevolazione in uno o più anni (come nel caso in esame per incapienza o perché non tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi), può comunque beneficiare della detrazione nei successivi periodi d’imposta, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.

Ricordiamo, infine, che dal 2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla guida dell’Agenzia delle Entrate.


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