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Immagine del redattoreStudio tecnico Metelli

Il Comune non deve dare preavviso dell’ordinanza di demolizione


A seguito di abusi edilizi il Comune non è tenuto a dover comunicare al proprietario l’avvio del procedimento di demolizione, tanto meno a verificare se l’opera è sanabile

Con la sentenza n. 4211/2019 del Tar Lazio viene chiarito che in caso di abuso edilizio, il Comune può procedere direttamente ad emanare l’ordinanza di demolizione.

Il ricorso al Tar Lazio è proposto da un proprietario a seguito di una determina dirigenziale del Comune con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere abusive consistenti in una piattaforma in cemento armato sulla quale è stato edificato un manufatto in muratura di 15 x 15 x 3 metri di altezza.

La decisione del Tar

I giudici in primo luogo evidenziano che:

il carattere abusivo delle opere dell’ordine di demolizione non sia stato in alcun modo contestato da parte ricorrente, dovendo conseguentemente affermarsi, in applicazione del principio di non contestazione, che le stesse siano state realizzate in assenza di un titolo edilizio legittimante e, come tali, sono soggette al potere repressivo previsto dalla normativa di riferimento.

La comunicazione di avvio procedimento

Per il proprietario vi era stata la violazione del proprio diritto di partecipazione al procedimento, per effetto della mancata comunicazione dell’avvio dello stesso.

Per i giudici, invece, vige il consolidato principio in giurisprudenza in base al quale:

l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata e doverosa della Pubblica amministrazione e, pertanto, i relativi provvedimenti, quale l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolatiper la cui adozione non è necessario l’invio di comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto.

Viene ricordato che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla repressione di abusi edilizi non vizia il provvedimento demolitorio laddove esso sia stato emesso per sanzionare esclusivamente violazioni edilizie od urbanistiche e risulti adeguatamente motivato a mezzo dell’affermazione della realizzazione di opere in assenza di titolo, costituendo atto doveroso e vincolato nel contenuto, per cui non deve essere preceduto da un avviso di avvio del relativo procedimento.

La natura urgente e strettamente vincolata degli atti di repressione degli abusi edilizi, essendo dovuti in assenza di titolo per l’avvenuta trasformazione del territorio, comporta che, ai fini della loro adozione, non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario.

La verifica di sanatoria

Osserva, inoltre, il Collegio come non spetta all’Amministrazione comunale alcun dovere di verifica della compatibilità edilizia ed urbanistica delle opere abusivamente realizzate, essendo onere del privato attivare i rimedi che l’ordinamento appresta ai fini della sanatoria o dell’accertamento della conformità delle opere abusive.

Difatti la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all’autorità comunale, prima di emanare l’ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell’art. 36, dpr n. 380/2001


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