Ecco la decisione della Corte Costituzionale: il calcolo per il compenso del CTU nelle esecuzioni immobiliari si basa sul prezzo ricavato dalla vendita
Il compenso CTU, ossia del consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice, va calcolato sulla base del prezzo che si ricava dalla vendita: tale strumento di calcolo per la Consulta è legittimo.
Con la sentenza n. 90/2019 la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 161 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile (Giuramento dell’esperto e dello stimatore), modificate dalla legge 132/2015, sollevata dal Tribunale ordinario di Vicenza.
Il caso riguarda la modalità di calcolo relativa all’istanza di liquidazione proposta da un geometra, chiamato a valutare un immobile pignorato.
La legge 132/2015, che interviene in modifica dell’art. 161 comma 3 disp. att. c.p.c., cambia la modalità di liquidazione dell’esperto: non più sulla base del valore di stima, bensì sulla base del prezzo di vendita effettiva dell’immobile, con acconto massimo al termine dell’incarico del 50% del valore di stima; nel dettaglio:
Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.
In pratica il CTU potrà richiedere un acconto massimo pari al 50% del compenso (applicando l’art. 3 delle tabelle allegate al dm 30 maggio 2002), determinato sulla base del valore di stima dell’immobile; la liquidazione avviene solo in caso di effettiva vendita dell’ immobile.
Il parere del Tribunale di Vicenza
Per il Tribunale di Vicenza è incostituzionale la norma che lega la parcella al prezzo di vendita effettiva.
Secondo il giudice che ha sollevato la questione, la norma sarebbe irragionevole per 3 motivi:
la liquidazione del bene avviene sulla scorta del valore di vendita finale, quando viene chiesto di effettuare la stima del valore di mercato
viene preso come valore di riferimento il valore di vendita, un’entità non pronosticabile a priori che dipende da fattori imponderabili da parte dell’esperto
l’aleatorietà degli eventi, che possono incidere sul valore finale dell’aggiudicazione, sono indipendenti dalla condotta o dalle capacità di previsione del professionista
Pertanto, in seguito alle modifiche apportate dalla legge 132/2015, la norma appare in contrasto con l’art. 41 e 117 della Costituzione: limita irragionevolmente la libertà di iniziativa economica, sia perché lega il compenso al valore di vendita, sia perché rinvia la liquidazione alla vendita del bene, consentendo la liquidazione di acconti non superiori al 50%.
In definitiva, non si considera il diritto del lavoratore a ricevere un compenso adeguato e proporzionale alla mole e alla qualità della prestazione svolta, in violazione dell’art. 36 della Costituzione.
Il giudice dell’esecuzione solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 61 comma 3 legge 132/2015 nella parte in cui prevede che il compenso dell’esperto venga calcolato in base al ricavato realizzato dalla vendita del bene, nonché nella parte in cui prevede che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del valore di stima.
Dispone la sospensione della liquidazione in corso e chiede il parere della Corte Costituzionale circa la conformità alla Costituzione dell’art. 161.