Il Decreto crescita prevede fondi per progetti di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile: si parte da 50.000 euro per i Comuni con meno di 5000 abitanti
Il dl n.34/2019 (Decreto crescita), pubblicato in Gazzetta il 30 aprile scorso, prevede all’art. 30: “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile“.
La norma chiarisce che vi sarà, entro 20 giorni, un ulteriore decreto del Ministero dello sviluppo economico (MISE) che assegnerà contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per il 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per la realizzazione di progetti di:
efficientamento energetico – compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
sviluppo territoriale sostenibile – compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Ammontare del contributo
Il contributo è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:
POPOLAZIONE RESIDENTECONTRIBUTO
fino a 5000 abitanti50.000 euro
tra 5001 e 10.000 abitanti70.000 euro
tra 10.001 e 20.000 abitanti90.000 euro
tra 20.001 e 50.000 abitanti130.000 euro
tra 50.001 e 100.000 abitanti170.000 euro
tra 100.001 e 250.000 abitanti210.000 euro
superiore a 250.000 abitanti250.000 euro
Condizioni per accedere
I Comuni possono finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:
non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019.
Il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019. I Comuni che non rispettano il termine decadono automaticamente dall’assegnazione del contributo.
L’erogazione avviene:
per il 50%o, previa richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine suddetto
a saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo del contributo. Il saldo è corrisposto su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.