Il decreto Sblocca cantieri conclude il suo iter parlamentare dopo aver ottenuto il voto di fiducia alla Camera: si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Si è concluso il 12 giugno l’iter parlamentare di conversione in legge del decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”); si attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ricordiamo che il testo originario del decreto, uscito dalla seduta n. 55 del Consiglio dei Ministri e successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, durante l’iter di conversione in legge è stato profondamente modificato in Senato.
In particolare, una serie di emendamenti al testo hanno modificato il Capo I, con novità riguardanti il Codice appalti.
Il decreto Sblocca cantieri
Il decreto Sblocca cantieri è il provvedimento che introduce disposizioni urgenti che dovrebbero favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici.
Il testo finale contiene:
Capo I: Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana
modifiche al codice dei contratti pubblici
disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa
disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali
norme in materia di rigenerazione urbana
Capo II: Disposizioni relative agli eventi sismici nella regione Molise e dell’area etnea
Capo III: Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia nel 2017
Le modifiche al Codice dei contratti pubblici
Le principiali modifiche al Codice appalti riguardano:
la sospensione di alcuni articoli del Codice, in particolare:
obbligo di utilizzo della centrale di committenza/stazione unica appaltante per i Comuni non capoluogo di provincia, di cui all’art. 37, comma 4, del dlgs n. 50/2016
divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione (appalto integrato), di cui all’art. 59, comma 1, quarto periodo, del dlgs n. 50/2016
obbligo di utilizzo dell’Albo dei commissari di gara, di cui all’art. 77, comma 3, del dlgs n. 50/2016; fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante
le procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione
l’introduzione della disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti)
la limitazione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i soli lavori con importi superiori a 75 milioni di euro
l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che è ridotto a 45 giorni dalla trasmissione del progetto
la possibilità di istituire un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie relative all’esecuzione del contratto
le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato
la modifica del limite dei lavori in subappalto che sale al 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture
la sospensione del comma 6 dell’art. 105 (indicazione della terna di sub appaltatori)
per quanto riguarda i motivi di esclusione si prevede i certificati e gli altri documenti, presentati anche dai subappaltatori, hanno una durata pari a 6 mesi dalla data del rilascio
il superamento, in parte, delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del dlgs n. 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico
l’affidamento di lavori:
di importo tra i 40.000 euro i 150.000 euro, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
di importo tra i 150.000 euro e i 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici
di importo tra i 350.000 euro e 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8