Cassazione: l’edificio abusivo può essere demolito anche se ha ottenuto il permesso di costruire in sanatoria. Il giudice dell’esecuzione ha pieno potere sul titolo in sanatoria
Nuovi ed importanti indicazioni in tema di permesso di costruire in sanatoria ed ordine di demolizione arrivano dalla Cassazione.
Con la recente sentenza n. 23474/2019 viene, infatti, chiarito che un immobile abusivo condonato in sanatoria edilizia può essere demolito; il giudice che ha emesso l’ordine di demolizione ha pieno potere sul permesso di costruire in sanatoria e può compiere ulteriori accertamenti sul suddetto titolo edilizio.
Il caso
Nel caso in esame il Comune di Giugliano, a seguito di presentazione di istanza di condono edilizio proposta da un privato, rilasciava un permesso di costruire in sanatoria riguardante l’intervento edilizio oggetto di un ordine di demolizione.
Il dirigente dell’ufficio urbanistica, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, attestava che il titolo abilitativo era stato rilasciato a sanatoria delle opere abusive e che la volumetria delle opere fuori terra dell’immobile era inferiore a 750 m³; il piano seminterrato destinato a deposito/cantina, non comportando carico urbanistico, non era computabile ai fini della determinazione della cubatura dell’edificio.
Al contrario, il giudice dell’esecuzione sosteneva che l’altezza del piano seminterrato, da computare ai fini della volumetria, era quella emergente dal piano di campagna: l’immobile risultava avere quindi un’altezza complessiva pari a 8,20 m dal piano di campagna. Di conseguenza, l’altezza del seminterrato era maggiore di quella dichiarata per ottenere il permesso in sanatoria (nel piano originariamente allegato veniva riportata un’altezza pari a 7,20 m).
Rilevandosi la diversità della situazione di fatto per come rappresentata all’atto della domanda di sanatoria (vano completamente interrato) da quella poi verificata come effettivamente sussistente in sede di accertamento (vano seminterrato), diversità che per il PG sarebbe sintomatica dell’insussistenza dei requisiti anche formali per l’accesso al condono, il giudice dell’esecuzione impugnava il permesso di costruire in sanatoria e procedeva con l’ordine di demolizione.
Il provvedimento impugnato si fondava, quindi, sul superamento del limite di 750 m³ previsto dall’art. 39 della legge 724/1994 per l’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria.
Decisione Cassazione
In base a quanto stabilito dagli ermellini, nel rilasciare il permesso in sanatoria, i tecnici del Comune hanno commesso un palese errore nel computare solo la parte fuori terra del seminterrato, e non anche il resto perché destinato a cantina e quindi inutilizzabile a fini abitativi.
L’esclusione del volume seminterrato dal computo dei volumi rilevanti per l’accesso al condono è illegittima.
I giudici di Cassazione hanno quindi concluso che, nonostante il piano fosse stato destinato ad un uso diverso dalla residenza, non poteva essere considerato seminterrato, e quindi la sua volumetria avrebbe dovuto essere conteggiata in quella complessiva.
In particolare, dopo aver richiamato la consolidata giurisprudenza di questa Corte che esclude qualsiasi automatismo tra revoca dell’ordine demolitorio e rilascio della sanatoria edilizia dovendo infatti il giudice penale esercitare comunque il proprio sindacato di legittimità dell’atto amministrativo sanante.
Stabiliscono quindi che il giudice dell’esecuzione può dichiarare l’illegittimità di un permesso di costruire in sanatoria e disporre quindi la demolizione dell’opera abusiva.