L’installazione di un ascensore in un condominio non richiede il permesso di costruire. Se non sono rispettate le dimensioni minime occorre apposita deroga
Con la sentenza n. 4025/2019 il Tar Napoli torna a discutere su opere rientranti in edilizia libera ed opere, invece, per cui è necessario il titolo edilizio. Il caso in esame riguarda l’installazione di un ascensore in condominio.
A detta dei giudici amministrativi, l’installazione dell’ascensore in un condominio non necessita di un titolo abilitativo; tuttavia, in assenza delle dimensioni minime prescritte per gli impianti ascensori, e in assenza della relativa deroga, non è possibile procedere.
Il caso
Il caso in sentenza riguarda il ricorso proposto da un condominio di Napoli contro il Comune per l’annullamento di una determinazione con la quale è stata comunicata l’inefficacia della SCIA finalizzata all’istallazione in condominio di un ascensore all’interno della cassa scale.
Il condominio nel ricorso chiariva:
di aver deliberato l’istallazione di un ascensore interno alla cassa scale, per migliorare la funzionalità dell’edificio e per dare miglior agio ai condomini di poter raggiungere i vari piani
di aver dato incarico al tecnico professionista di provvedere alla richiesta delle autorizzazioni ritenute idonee all’amministrazione comunale, nonché alla direzione dei lavori di installazione dell’elevatore
che, in considerazione della impossibilità di ridurre l’ampiezza dei rampanti delle scale (per non intaccarne la struttura, per non modificare lo stato dei luoghi e per non ridurre la larghezza minima degli scalini per motivi di sicurezza in genere), il tecnico incaricato, sentita una nota società operante nel settore dell’impiantistica ascensori e accertata, così, la possibilità tecnica di realizzare ed impiantare un ascensore di dimensioni più ridotte di quelle convenzionali, aveva presentato al Comune di Napoli una SCIA per manutenzione straordinaria finalizzata a segnalare l’apposizione dell’ascensore.
Il Comune aveva comunicato al progettista l’irricevibilità e la improcedibilità della SCIA, sulla base di tre rilievi:
inadeguatezza delle dimensioni della cabina ascensore rispetto alla norma di cui all’art. 8.1.12 lett. c) D.M. 236/1989 e DPR n. 23/2017
mancanza del decreto di deroga del Ministero competente sulle dimensioni ridotte degli spazi
mancanza nell’elaborato grafico dell’analisi giro barella per la valutazione delle prescrizioni normative.
Decisione del Tar
I giudici campani osservano che il ricorso è infondato e va respinto.
L’impianto ascensore, alla cui realizzazione il Comune aveva negato l’assenso, era sottodimensionato, ossia non rispettava le dimensioni minime prescritte dall’art. 8.1.12 lett. c del d.m. LL.PP. n. 236/1989 recante “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche“.
La norma infatti all’art. 8.1.12 lett. c riporta:
l’ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l’istallazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:
cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza
porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto
piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.
Si tratta dell’unica normativa dedicata all’istallazione degli impianti ascensore, mancando ogni riferimento al tema nelcorpus normativo sull’edilizia, che trova applicazione non solo per nuove costruzioni, ma anche per quelle preesistenti; normativa tra l’altro derogabile nel senso che si può richiedere di realizzare al di sotto delle dimensioni minime prescritte premunendosi di titolo autorizzaatorio ad hoc, del tutto mancante nel caso in esame.
Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, continuano i giudici, l’installazione di un ascensore di un condominio non richiede il permesso di costruire, trattandosi della realizzazione di un volume tecnico, necessario per apportare un’innovazione allo stabile, e non di una costruzione strettamente intesa; tuttavia in caso di insussistenza dei 2 principi su enunciati, dimensioni minime prescritte per gli impianti ascensori e assenza della deroga, il ricorso va respinto.