top of page
Cerca
Immagine del redattoreStudio tecnico Metelli

Regime forfettario anche con il doppio lavoro?


L’ok dell’Agenzia delle Entrate al regime forfettario anche in caso di doppio lavoro (autonomo e dipendente) per la stessa azienda. Ecco le condizioni

Un contribuente che esercita l’attività sia come libero professionista che come lavoratore dipendente nei confronti dello stesso datore di lavoro chiede all’Agenzia delle Entrate se può fruire del regime forfettario.

Nella risposta n. 382/2019 il Fisco chiarisce i dubbi avanzati nell’istanza di interpello circa le cause ostative al regime forfettario.

Interpello

Il dubbio avanzato è quello di un contribuente che esercita l’attività di dentista per un’azienda sanitaria dal 2017 con 2 diverse tipologie di rapporto di lavoro:

  • un contratto da dipendente a tempo determinato

  • contratti d’opera triennali, come lavoratore autonomo, sottoscritti nel 2016 e con scadenza nel 2019, per lo svolgimento del servizio odontoiatrico festivo e prefestivo.

Viene specificato che a seguito di un provvedimento della magistratura, l’azienda sanitaria dovrà assumere esclusivamente con contratti di lavoro dipendente, trasformando alla scadenza i contratti d’opera ancora in essere.

Pertanto il contribuente chiede all’Agenzia se il passaggio da un rapporto di collaborazione a un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato precluda o meno l’applicazione del regime forfetario, sebbene la doppia tipologia di rapporto di lavoro era preesistente all’entrata in vigore della causa ostativa, introdotta dalla legge di Bilancio 2019.

Ricordiamo, infatti, che la legge di Bilancio 2019, intervenendo in modifica alla precedente legge di Bilancio 2015 (art. 1, comma 57, lettera d-bis), ha stabilito che non possono avvalersi del regime forfettario:

le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Tuttavia, con la circolare 9/E del 10 aprile 2019, l’Agenzia ha anche precisato che nel caso in cui il contribuente conseguiva redditi da lavoro autonomo e dipendente nei confronti dello stesso datore di lavoro prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2019 (lettera d-bis), è possibile accedere al regime agevolato se i due rapporti persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.

Risposta

Nel caso in esame, conclude l’Agenzia, la contribuente può applicare il regime forfettario nel periodo d’imposta 2019: il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) preesisteva all’entrata in vigore del nuovo regime fiscale agevolato.


6 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page