Nella Gazzetta Europea le raccomandazioni relative a: recepimento degli obblighi di risparmio energetico, efficienza per il riscaldamento ed il raffreddamento, contabilizzazione dell’energia termica
Pubblicate nella Gazzetta Europea L275 del 28 ottobre 2019 tre raccomandazioni UE in materia di efficienza energetica.
Nel dettaglio, esse sono:
raccomandazione (UE) 2019/1658 – relativa al recepimento degli obblighi di risparmio energetico a norma della direttiva sull’efficienza energetica;
raccomandazione (UE) 2019/1659 – sul contenuto della valutazione globale del potenziale dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2012/27/UE;
raccomandazione (UE) 2019/1660 – concernente l’attuazione delle nuove disposizioni in materia di contabilizzazione e fatturazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Raccomandazione (UE) 2019/1658
Visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292, la Commissione Europea raccomanda:
È opportuno che gli Stati membri seguano gli orientamenti di cui all’allegato della presente raccomandazione nel recepire i requisiti introdotti dalla direttiva (UE) 2018/2002 e specificati agli articoli 7, 7 bis e 7 ter e nell’allegato V della direttiva 2012/27/UE.
La raccomandazione si basa sul riscontro pervenuto alla Commissione dagli Stati membri in seguito al recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica e sugli apprendimenti tratti dalla Commissione in base alle notifiche degli Stati membri e alla valutazione dei piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica e delle relazioni annuali.
La Commissione ricorda che gli Stati membri in base a tale direttiva devono prevedere nuovi risparmi annui dal 10 gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,8 % del consumo energetico annuo finale medio realizzato nel triennio precedente il 10 gennaio 2019.
Ai fini del calcolo del volume dei risparmi energetici cumulativi nell’uso finale prescritti nell’obbligo, ciascuno Stato membro deve calcolare innanzitutto la media del consumo di energia finale nei tre anni precedenti al 2019 (ossia nel periodo 2016-2018).
Il passaggio successivo consiste nel moltiplicare tale media per 0,8 % al fine di stabilire il volume equivalente dei “nuovi” risparmi annui.
Raccomandazione (UE) 2019/1659
Visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’art. 194, la Commissione Europea raccomanda:
Nel condurre le valutazioni globali a norma dell’articolo 14 e dell’allegato VIII della direttiva 2012/27/UE, gli Stati membri dovrebbero seguire gli orientamenti contenuti negli allegati della presente raccomandazione.
In particolare l’allegato 1 alla raccomandazione è così suddiviso.
raccomandazioni generali sull’allegato viii della direttiva efficienza energetica;
raccomandazioni specifiche;
obiettivi, strategie e misure politiche;
analisi del potenziale economico dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento;
nuove potenziali strategie e misure politiche.
Raccomandazione (UE) 2019/1660
Visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292, la Commissione Europea raccomanda:
Gli Stati membri dovrebbero attenersi agli orientamenti forniti nell’allegato della presente raccomandazione al momento di recepire gli obblighi introdotti dalla direttiva (UE) 2018/2002 e prescritti dagli articoli 9 bis, 9 ter, 9 quater, 10 bis, 11 bis e dall’allegato VII bis della direttiva sull’efficienza energetica.
Gli articoli 9, 10 e 11 e l’allegato VII della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica riguardano la misurazione e la fatturazione del consumo individuale di energia. Su questi due fronti la revisione della direttiva, ha apportato le seguenti modifiche sostanziali:
introduzione di nuove disposizioni giuridiche specificamente applicabili all’energia termica;
esclusione dell’energia termica dall’ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva originale (articoli 9, 10, 11 e allegato VII).
In sintesi, la revisione della direttiva ha modificato in modo sostanziale le disposizioni che disciplinano i requisiti applicabili alla misurazione dell’energia termica (detta contabilizzazione) e alla sua fatturazione.
Nel caso dell’energia elettrica la normativa rimane invariata fino al 10 gennaio 2021, data in cui iniziano ad applicarsi le nuove disposizioni della direttiva sul mercato dell’energia elettrica (rifusione); nel caso del gas rimane invece invariata fino all’eventuale adozione di ulteriori modifiche da parte del legislato.