La realizzazione di un abbaino, per quanto modesto in dimensioni, necessita del PdC poiché modifica la sagoma del fabbricato e genera nuovo volume. I chiarimenti del Tar Emilia Romagna
Sulle casette delle fiabe dal classico tetto ricoperto a pianelle, sono immancabili graziosi abbaini che sembrano sbucare fuori dalla copertura qua e là, a mo’ di un coro leggero e festante, come a prendere vita per popolare allegramente quel tetto di pianelle…Ma quello che accade nelle favole con tanta leggerezza e facilità, il più delle volte non trova corrispondenza nella realtà delle cose ed allora attenti a non sottovalutare la realizzazione di un abbaino, grande o piccolo e grazioso che sia!
Ne sanno qualcosa i protagonisti di una recente sentenza, la n. 369/2022, del Tar Emilia Romagna.
Scegliere il giusto titolo edilizio per la realizzazione di un abbaino, il caso
Il proprietario di un’unità immobiliare svolgeva alcuni lavori di sistemazione del lastrico solare sovrastante l’alloggio di appartenenza esclusiva. Tra i lavori figurava la realizzazione di un abbaino caratterizzato dalle seguenti misure:
circa 70 x 100 cm in planimetria;
avente altezza da 52 a 110 cm.
Per tale intervento l’interessato presentava una CIL (Comunicazione inizio lavori) al Comune.
Successivamente, un vicino lamentava l’illegittimità dell’inerzia del Comune che non avrebbe emesso alcun provvedimento in quanto la CIL risultava non adatta ad autorizzare l’intervento, dovendo l’abbaino, che determina un incremento di volumetria e incideva sulla sagoma dell’edificio, essere qualificato come ristrutturazione ed assentito mediante permesso di costruire.
Diversa l’opinione del Comune che, tra l’altro, non condivideva l’asserzione del vicino per cui la costruzione di un abbaino avrebbe comportato automaticamente un incremento di volumetria e la modifica della sagoma planivolumetrica, trattandosi di opera di ridottissime dimensioni.
Il vicino decideva, quindi, di far ricorso al Tar contro l’ente territoriale.
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Parere del Tar: le ridotte dimensioni dell’abbaino non consentono di escludere una modifica della sagoma planivolumetrica del fabbricato
I giudici puntualizzano immediatamente sulla natura costruttiva dell’oggetto della discordia:
l’abbaino integra una (parziale) nuova costruzione a tutti gli effetti, la cui realizzazione è subordinata al rilascio di permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001: esso infatti determina un aumento di volumetria e incide sulla sagoma dell’edificio e, in quanto costruzione, è tenuto al rispetto delle distanze dagli altri fabbricati ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968
I togati, riprendendo un orientamento del CdS, spiegano che l’abbaino fa corpo con la cosa principale cui aderisce modificandone la sagoma ed il prospetto e costituisce un volume trattandosi di struttura chiusa e dotata di copertura: è riconducibile alla tipologia d’intervento di cui all’art. 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire), comma 1, lett. c) del dpr 380/2001, con la conseguente creazione, a causa di un incremento volumetrico e di un’alterazione della copertura, di un organismo edilizio in parte diverso dal precedente.
Nel caso in esame si evince la trasformazione del lastrico solare del fabbricato, con un (seppur modesto) aumento di volume e soprattutto un disegno sagomale con connotati diversi da quelli originari. Se l’abbaino misura circa 100 cm x 0,70 cm per un’altezza fino a 110 cm, le sue ridotte dimensioni non consentono di escludere una modifica della sagoma planivolumetrica, come si evince dalla documentazione.
Il ricorso è parzialmente accolto.
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