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Agibilità: illegittimo il diniego se non per ragioni di sicurezza o salubrità

Con la sentenza n. 188/2021 il Tar Lombardia mette i paletti sul respingimento di una SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità) le cui motivazioni non siano legate alla salubrità, sicurezza e conformità degli immobili.

Il caso

Una società sottoscriveva con un Comune una convenzione per l’attuazione del piano di lottizzazione di un’area.

Il contratto prevedeva la cessione a titolo gratuito al Comune, da parte della società, di alcune aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

In un secondo momento, la società non effettuava la cessione delle aree al Comune, in quanto detti terreni erano stati, in parte, interessati da esecuzione forzata e, in parte, avevano subito un radicale mutamento della destinazione urbanistica.

Il Comune, quindi, diffidava la società a provvedere alla cessione dei terreni invitandola a corrispondere anche alcune somme a titolo di indennizzo per l’area assoggettata a espropriazione e per la ritardata cessione delle aree; la società decideva d’impugnare il provvedimento del Comune e contemporaneamente presentava una dichiarazione di agibilità (nel 2010) per gli immobili realizzati destinati alla propria attività produttiva.

La dichiarazione di agibilità veniva respinta dall’amministrazione poiché la società non aveva provveduto alla cessione delle aree pattuite nella convenzione di lottizzazione.

La società decideva di far ricorso al Tar.

La sentenza del Tar Lombardia

I giudici ricordano che l’art. 24, comma 1 del dpr 380/2001 dispone che l’agibilità attesta:

la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente

di conseguenza, a parere del Tar, l’agibilità non può essere negata per ragioni attinenti all’inadempimento di obbligazioni nascenti dalla convenzione di lottizzazione, riguardanti aspetti del tutto estranei a quelli evidenziati dalla norma, quali gli obblighi di cessione delle aree ove insistono le opere di urbanizzazione.

Il Collegio, ha infatti precisato che in base a quanto previsto dal dpr 380/2001, il certificato di agibilità delle costruzioni (oggi segnalazione certificata di agibilità “SCA”) costituendo, appunto, un’attestazione dei competenti uffici tecnici comunali in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnologici in essi installati, alla stregua della normativa vigente, è stato specificato che tale atto non presenta alcun rilievo sotto il profilo urbanistico edilizio, assolvendo all’esclusiva funzione di controllo sanitario-urbanistico rispetto alla concessione edilizia a monte rilasciata e con opere concluse.

Il ricorso è, quindi, accolto.

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