Se sei un consulente tecnico o un perito e stai cercando di mantenere la tua posizione nell’Albo, è essenziale tenerti aggiornato sulle ultime novità introdotte dal ministero della Giustizia.
Dal 4 gennaio 2024, è stata introdotta la modalità esclusivamente telematica per l’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici e dei periti presso il Tribunale.
Come fare l’iscrizione al portale telematico per consulenti tecnici e periti CTU
Per iniziare il processo di iscrizione, è necessario accedere al Portale nazionale del Ministero della Giustizia attraverso il Portale dei servizi telematici. L’autenticazione può avvenire tramite sistemi SPID, CIE e CNS. Per coloro che sono già iscritti all’Albo dei CTU e i periti presso il Tribunale, l’iscrizione deve essere completata entro il 4 marzo 2024. Tuttavia, i professionisti che devono effettuare la prima iscrizione all’Albo dei CTU hanno finestre temporali specifiche: dal 1° marzo al 30 aprile o dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno, come indicato dal dm 109/2023 “Regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria…”
Una volta effettuato l’accesso al portale, è necessario integrare i dati anagrafici e compilare la domanda di iscrizione. La scelta tra l’inserimento nell’elenco dei periti o dei CTU dipende dal professionista. Il ministero ha reso disponibile un manuale del candidato e video-tutorial che guidano passo dopo passo attraverso il processo di compilazione della domanda d’iscrizione telematica.
Abolizione albi cartacei periti CTU
È importante notare che dal 4 marzo 2024 cesserà la validità e l’utilizzo degli albi cartacei. Il ministero ha pubblicato specifiche tecniche per la presentazione telematica delle domande di iscrizione, fornendo ulteriori dettagli sulle nuove procedure.
Il decreto ministeriale (dm 109/2023) pubblicato lo scorso agosto regola il funzionamento dell’Albo dei CTU, delineando categorie professionali, settori di specializzazione, condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, requisiti di iscrizione e condizioni di mantenimento nel tempo.
Il nuovo dm stabilisce chiaramente i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei CTU, compresa l’iscrizione all’ordine, collegio o associazione professionale, l’adempimento degli obblighi di formazione continua, una condotta morale specchiata, competenza tecnica specifica e residenza o domicilio professionale nel circondario del tribunale.
Cos’è l’Albo dei CTU
L’Albo rappresenta un elenco ufficiale che raccoglie i nomi di individui dotati di specifiche abilità professionali e tecniche. Queste persone sono selezionabili da un giudice per svolgere indagini tecniche, effettuare stime e valutazioni, fondamentali per il processo giudiziario.
Questi registri sono organizzati per categorie.
Nell’ambito civile, le categorie includono medico-chirurgico, industriale, commerciale, agricolo, bancario, assicurativo, neuro-psichiatria infantile, psicologia dell’età evolutiva e psicologia giuridica o forense; mentre in quello penale figurano medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e le sue specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, interpretariato e traduzione
Chi può iscriversi all’Albo dei CTU
L’accesso agli elenchi dei consulenti e periti giudiziari è aperto a individui di provata rettitudine morale, che possiedano competenze tecniche specifiche in un campo definito e che siano registrati nelle relative associazioni di categoria. Per essere inseriti nell’elenco dei consulenti tecnici o dei periti, è necessario inoltrare una richiesta al Presidente del Tribunale nella cui area giurisdizionale l’interessato ha residenza o sede professionale. Tale richiesta deve includere l’attestazione di iscrizione all’albo professionale o alla Camera di Commercio, specificando la categoria e, con la massima esattezza possibile, la o le specializzazioni scelte. Per le categorie non coperte dagli albi professionali, è richiesto un prerequisito di registrazione nell’elenco dei Periti e Esperti, gestito dalla Camera di Commercio.
Chi tiene l’Albo dei CTU?
L’elenco dei consulenti e periti è gestito dal Presidente del Tribunale, che supervisiona tutte le procedure di ammissione. Queste decisioni vengono prese da un Comitato diretto dallo stesso Presidente e composto dal Procuratore della Repubblica, dal presidente dell’ordine degli avvocati e dal presidente dell’ordine o del collegio professionale pertinente alla categoria di esperti interessata, o dai loro rappresentanti delegati. Il Presidente del Tribunale ha il compito di sorvegliare queste attività e ha l’autorità di iniziare azioni disciplinari (quali ammonizioni, sospensioni dall’elenco per un periodo massimo di un anno o cancellazione dall’elenco) nei casi in cui un consulente o perito non rispetti gli obblighi connessi ai propri incarichi, o non mantenga un comportamento morale e professionale adeguato.
Chi esercita l’attività di vigilanza sull’Albo dei CTU?
L’attività di vigilanza sull’albo dei CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio) è esercitata dal Presidente del Tribunale, come confermato dai vari risultati di ricerca. Il Presidente del Tribunale ha il compito di supervisionare gli iscritti all’Albo dei CTU e può anche avviare procedimenti disciplinari nei casi in cui un Consulente Tecnico d’Ufficio non adempia ai propri doveri professionali.
Questo ruolo di vigilanza è importante per garantire che i CTU mantengano gli standard professionali e l’integrità necessari nell’ambito delle loro attività di consulenza tecnica per il sistema giudiziario. Ogni Tribunale ha il proprio Albo dei CTU, e il Presidente del Tribunale locale è responsabile della supervisione e del mantenimento di questo registro.
Come cancellarsi dall’Albo dei CTU
Dal portale Albo CTU elenchi del Ministero della Giustizia è possibile effettuale la cancellazione dall’Albo dei CTU. Ecco tutte le attività che è possibile effettuare dal nuovo portale del Ministero:
Inoltrare la domanda di iscrizione come nuovo membro,
Effettuare pagamenti di bolli, diritti o altre somme per qualsiasi ragione,
Presentare la domanda di iscrizione, anche se già iscritti, senza alcun costo, purché entro il termine specificato nel comma 7 dell’articolo 16 novies del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221,
Richiedere la cancellazione o la modifica dell’iscrizione, nel caso di iscrizione in più elenchi,
Controllare e gestire eventuali procedimenti disciplinari.
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