L’asseverazione sulla congruità dei prezzi, o più correttamente l’asseverazione sulla congruità della spesa sostenuta, è il documento con cui il tecnico garantisce che la spesa sostenuta dal contribuente per l’esecuzione di un intervento edilizio agevolato non superi un livello massimo, definito appunto congruo.
Per la determinazione della spesa congrua occorre riferirsi a prezzari di riferimento contenenti il prezzo unitario delle lavorazioni; in buona sostanza occorre fornire una giustificazione economica agli importi agevolati.
In estrema sintesi, il processo di asseverazione della spesa consiste nelle seguenti attività:
individuare le lavorazioni eseguite dall’impresa e stabilirne le esatte quantità;
definire il prezzo unitario da un prezzario di riferimento (o in assenza di esso attraverso una opportuna determinazione analitica del prezzo);
ottenere l’importo delle lavorazioni (moltiplicando prezzi unitari per quantità) e stabilire l’ammontare dei lavori per quel determinato intervento (sommando gli importi delle singole lavorazioni);
determinare tutte le spese tecniche secondo le modalità stabilite dalla norma (progettazione, direzione lavori, collaudo, incluse quelle per il rilascio del visto di conformità) e tutte le spese accessorie riferite all’intervento (oneri, bolli, ecc.);
stabilire la spesa congrua.
Asseverazione congruità dei prezzi Superbonus
L’art. 119 del DL 34/2020, al comma 13 prevede di stabilire la congruità del prezzo sia per ecobonus che per sismabonus:
lettera a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 (interventi ecobonus), i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti tecnici […] e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati […];
lettera b) per gli interventi di cui al comma 4 (interventi sismabonus), l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, che attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Quindi, relativamente all’ecobonus 110, l’asseverazione va effettuata in via telematica sul Portale ENEA, mentre per il sismabonus occorre compilare i vari allegati al dm 329/2020 che aggiorna il dm 58/2017 (allegato B, B1 e B2 e Allegato 1), da presentare al SUE/Genio civile.
L’asseverazione sulla congruità della spesa va presentata al commercialista per il rilascio del visto di conformità.
Asseverazione congruità dei prezzi e prezzario di riferimento
Il comma 13-bis dell’art. 119 DL 34/2020 prevede che ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto requisiti ecobonus (dm 6 agosto 2020), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto MITE.
Il punto 13 dell’Allegato A prevede che il tecnico abilitato asseveri che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI;
nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I.
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