Arriva la check list dei commercialisti con tutte le regole per il visto di conformità: dai dati del beneficiario alle asseverazioni dei professionisti, alle schede tecniche dei materiali
Il Consiglio e Fondazione nazionale commercialisti ha pubblicato un’interessante check list che guida passo passo i professionisti incaricati alla verifica della presenza dei documenti necessari per ottenere il bonus facciate e rilasciare, quindi, il visto di conformità.
Bonus facciate e decreto anti-frodi
Il decreto antifrodi (dl n. 157/2021) ha introdotto nuovi obblighi al fine di contrastare eventuali fenomeni di evasione.
In particolare il provvedimento ha esteso, a partire dal 12 novembre 2021, ai bonus edilizi diversi dal Superbonus (tra cui il bonus facciate) l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese, nei casi in cui il beneficiario intenda avvalersi di una delle opzioni: lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Il bonus facciate
Il cosiddetto bonus facciate, previsto dal Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) pari al 90%, per le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
È possibile fruire della detrazione direttamente in dichiarazione oppure esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dall’art. 121 del dl n. 34/2020.
Ricordiamo, infine, che l’aliquota della detrazione scenderà dal 90% al 60%.
La check list per il visto di conformità
Alla luce delle novità introdotte dal decreto antifrodi (dl n. 157/2021), la check list dei commercialisti fornisce una guida ai professionisti incaricati di dover verificare i documenti necessari per l’apposizione del visto di conformità, in relazione agli interventi che danno diritto al bonus facciate.
Il documento contiene dei modelli in base ai quali il professionista deve verificare una serie di informazioni, quali:
dati del beneficiario della detrazione;
spese sostenute;
ammontare del credito ceduto;
soggetti beneficiari;
dati relativi all’immobile;
documentazione che ne attesta la proprietà o la disponibilità;
parti comuni (condominio);
altre dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario della detrazione;
abilitazioni amministrative, comunicazioni, relazioni e attestazioni tecniche richieste dalla vigente legislazione;
documenti di spesa e relativi pagamenti;
tipologia di intervento;
documenti relativi alle opzioni da esercitare prima della fine dei lavori;
solo per interventi influenti dal punto di vista termico;
documenti relativi alle opzioni da esercitare alla fine dei lavori;
solo per interventi influenti dal punto di vista termico.
Si tratta naturalmente di uno strumento di supporto di carattere generale per il professionista, da non ritenersi comunque esaustivo circa i controlli da effettuare; spetta sempre al professionista incaricato di verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità.
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