CILA o SCIA? Le differenze tra la comunicazione di inizio lavori asseverata e la segnalazione certificata di inizio attività, quando servono
Qual è la differenza tra CILA e SCIA? Per poter rispondere, è opportuno fare una breve panoramica sulle due pratiche edilizie, potendo così delinearne facilmente le differenze. Entrambe sottintendono responsabilità a carico del tecnico che firma la pratica. La mancata presentazione sia della CILA che della SCIA comporta gravi sanzioni amministrative.
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CILA o SCIA: le differenze
La differenza principale tra la CILA e la SCIA risiede nella tipologia di interventi da realizzare.
In linea generale, la SCIA edilizia, segnalazione certificata di inizio attività, include interventi di manutenzione straordinaria che modificano la struttura dell’edificio.
La CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, include interventi di manutenzione straordinaria che non modificano le parti strutturali dell’edificio.
La CILA deve essere presentata in caso di:
manutenzione straordinaria “leggera”;
restauro e risanamento conservativo “leggero”;
eliminazione della barriere architettoniche;
interventi edili non riconducibili ad edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire;
interventi per rinnovare e sostituire parti di edifici;
interventi per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
frazionamento o accorpamento di unità immobiliari anche con variazione delle superfici delle singole unità (purché non venga modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso).
La SCIA, disciplinata dall’art. 22 del testo unico per l’edilizia, deve essere presentata per i seguenti interventi:
opere di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli ove è necessario il permesso di costruire.
Chi presenta la CILA e la SCIA
In entrambi i casi la pratica è presentata dal committente che ha un diritto reale sull’immobile, accompagnata da una relazione del tecnico abilitato (architetto, geometra, ingegnere, ecc.) che assevera alcuni aspetti.
Dove si presentano la CILA e la SCIA
La SCIA va presentata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune di appartenenza, esattamente come la CILA.
Generalmente la consegna avviene per via telematica.
SCIA, CILA, CIL e DIA
Con il decreto scia 2 si assiste ad una semplificazione nelle procedure burocratiche circa gli interventi edilizi. In particolare, a seguito di tale intervento sul testo unico delle costruzioni (dpr 380/2001) restano solo i seguenti titoli abilitativi (oltre all’edilizia libera):
CILA;
SCIA;
SCIA alternativa al permesso di costruire;
permesso di costruire.
Scompare la CIL.
SCIA al posto della DIA
Già da anni la SCIA ha sostituite la DIA.
CILA al posto della CIL
Il decreto legislativo 222/2016 ha abolito definitivamente la CIL: gli interventi ad essa assoggettati vengono considerati attività libera. Il decreto lascia solo un piccolo residuo: le opere che soddisfano esigenze contingenti e contemporanee e che vengono rimosse massimo entro 90 giorni dalla fine della necessità, diventano edilizia libera, seppur conservando l’obbligatorietà di comunicazione di inizio lavori (una sorta di CIL).
Interventi edilizi: i 5 casi
Possiamo raggruppare gli interventi edilizi in 5 categorie:
edilizia libera senza adempimenti;
CILA;
SCIA;
permesso di costruire;
permesso di costruire in alternativa alla SCIA.
Sanatoria con CILA o SCIA, le sanzioni
La SCIA in sanatoria è regolamentata dall’art. 37 del dpr 380/2001: consente di regolarizzare abusi edilizi, cioè quelle opere realizzate in assenza di SCIA o in difformità, sempreché siano consentite da piani e regolamenti.
La realizzazione di interventi edilizi soggetti a SCIA, in assenza o in difformità dalla SCIA, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale a seguito dell’intervento e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
Se le opere riguardano restauro e risanamento conservativo eseguiti su immobili comunque vincolati, può essere previsto il ripristino dello stato dei luoghi ed una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.
Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda (principio della doppia conformità), il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando una somma tra 516 euro e 5.164 euro in relazione all’aumento di valore dell’immobile.
La segnalazione certificata di inizio attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
Per quanto riguarda invece la CILA in sanatoria, o tardiva, si presenta in corso d’opera, a lavori già avviati e si paga una sanzione pari ai 2/3 della sanzione per mancata presentazione (333,33 € in luogo di 1.000 €).
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