top of page
Cerca
Immagine del redattoreStudio tecnico Metelli

Comunicazione inizio lavori permesso di costruire: è obbligatoria?

La comunicazione inizio lavori permesso di costruire va inviata all’ufficio tecnico per attestare l’avvio dei lavori richiesti nel PdC. Ecco il modello!


Comunicazione inizio lavori permesso di costruire dpr 380

Nel contesto delle pratiche edilizie, è obbligatorio segnalare l’inizio dei lavori per fini amministrativi e urbanistici.

La normativa relativa all’efficacia temporale del permesso di costruire, precedentemente noto come concessione edilizia, è delineata nell’art 15 del dpr 380/01.

I permessi di costruire sono vincolati a due termini perentori stabiliti e la mancata osservanza di tali scadenze comporta la decadenza del titolo e la perdita di efficacia:

  • il termine per avviare i lavori non può superare un anno dal rilascio del titolo abilitativo;

  • il termine di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori.

È essenziale sottolineare che il termine triennale per la fine dei lavori è strettamente correlato alla comunicazione di inizio lavori entro l’anno, poiché è subordinato a quest’ultimo. Di conseguenza, una dichiarazione di fine lavori presentata senza la previa comunicazione di inizio lavori diventa priva di significato.


Chi redige la comunicazione di inizio lavori permesso di costruire

La comunicazione di inizio lavori soggetti al permesso di costruire (PdC) può essere redatta da:

Quando presentare la comunicazione?

La comunicazione deve essere effettuata prima dell’avvio concreto dei lavori e solo dopo aver ottenuto il permesso di costruire (PdC).

Nel caso in cui la comunicazione venga presentata in notevole ritardo, dovrà essere prodotta in forma di Autocertificazione-Dichiarazione sostitutiva.

Oltre alla comunicazione di inizio lavori, è obbligatorio allegare la documentazione relativa all’impresa esecutrice, inclusi organico medio annuo e visura CCIAA. Inoltre, occorre fornire una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa, a firma della proprietà, in ottemperanza al dlgs 81/2008 Testo unico sicurezza.

Tutte le disposizioni della comunicazione sono stabilite dal regolamento edilizio comunale.

Come presentare la comunicazione inizio lavori PdC?

Nella prassi comune, l’interessato, ovvero il committente, è tenuto a comunicare ufficialmente l’inizio dei lavori al S.U.E. (Sportello Unico Edilizia comunale). Questa comunicazione deve essere seguita dall’avvio di effettive operazioni inerenti al titolo con evidenze concrete. Ad esempio, tali evidenze possono manifestarsi nell’allestimento del cantiere, nella realizzazione di strutture portanti, nell’elevazione di muri e nell’esecuzione di scavi coordinati con la creazione delle fondamenta.

La procedura formale per comunicare l’inizio dei lavori è dettagliatamente disciplinata dalle norme regionali e, soprattutto, dai regolamenti edilizi comunali. Questo passaggio è stato ribadito anche dal Regolamento Edilizio Tipo Nazionale del 2016, il quale, all’Allegato 1, specifica le modalità di comunicazione per l’inizio e la fine dei lavori.

La comunicazione inizio lavori ha dei costi?

Il servizio per la comunicazione inizio lavori soggetti al permesso di costruire è gratuito, non presenta infatti oneri a carico del richiedente.

Sanzione per mancata comunicazione inizio lavori permesso di costruire

In conformità all’art. 15, comma 2, del dpr 380/2001 Testo unico edilizia, la decadenza del permesso di costruire rappresenta un effetto automatico derivante dal trascorrere del tempo, il quale, per quanto riguarda l’inizio dei lavori, non può superare un anno dal rilascio del titolo abilitativo.

Salvo quanto previsto dal quarto periodo, il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

La verifica dell’effettivo inizio dei lavori entro l’anno dal rilascio del permesso di costruire, essenziale per evitare la decadenza, rappresenta una questione di fatto. Tale valutazione deve essere effettuata caso per caso al fine di accertare che l’avvio delle opere sia reale e non finalizzato esclusivamente ad evitare la perdita di efficacia del titolo abilitativo.

Per evitare la decadenza del permesso, è necessario che prima della scadenza dei termini sanciti, sia stata richiesta una proroga che prolunga la validità del permesso di costruire.

Modello comunicazione inizio lavori permesso di costruire

Non esiste un modello unificato della comunicazione inizio lavori permesso di costruire, in quanto come abbiamo affermato in precedenza, la procedura formale per comunicare l’inizio dei lavori è dettagliatamente disciplinata dalle norme regionali e dai regolamenti edilizi comunali, i quali forniscono anche il modello di riferimento.

Di seguito, puoi scaricare, ad esempio, la comunicazione di inizio lavori PdC (doc PDF) della Regione Toscana.

Per compilare, gestire e archiviare la comunicazione inizio lavori PdC della Regione Toscana, può esserti utile il software per titoli abitativi che ti fornisce il modello aggiornato e ti guida nella sua compilazione.

Nello specifico, selezionando il modello di comunicazione inizio lavori PdC, visualizzi i paragrafi che compongono il modello scelto e compili le diverse sezioni del modello con input guidato. Alla fine, archivi e gestisci il modello in formato elettronico e potrai esportare il documento in PDF o PDF/A.

Con il programma potrai compilare il modello con facilità, senza aver bisogno del modello comunicazione inizio lavori del permesso di costruire editabile.

Comunicazione di inizio lavori permesso di costruire: sentenze di riferimento

Di seguito si propongono una serie di sentenze in riferimento a permesso di costruire, inizio lavori, proroga del titolo abilitativo.

Permesso di costruire: quando può essere prorogato

La sentenza n. 2323/2022 del Tar Campania chiarisce quando il permesso di costruire può essere prorogato.

Secondo quanto esposto dal Tribunale Amministrativo Regionale, la proroga può essere concessa solo a lavori effettivamente iniziati entro l’anno prescritto dal rilascio del permesso di costruire e quando il permesso non sia ancora scaduto. La sentenza affronta un caso specifico in cui una società aveva richiesto due proroghe per un permesso di costruire relativo a un cantiere mai iniziato. Nonostante la società avesse ottenuto una proroga di tre anni, la richiesta successiva di un’ulteriore proroga di un anno veniva respinta dall’amministrazione territoriale.

Il Comune giustificava la decisione con un provvedimento di decadenza del vecchio permesso di costruire, poiché i lavori non erano stati avviati entro l’anno prescritto dal rilascio del titolo, e il terreno risultava in uno stato di abbandono. Il Tar Campania confermava la decisione dell’amministrazione, sottolineando che la richiesta di proroga doveva essere presentata prima della scadenza del termine previsto nel titolo edilizio. Nel caso specifico, la mancanza di attività edilizia entro l’anno dal rilascio del permesso rendeva la richiesta di proroga inidonea a evitare la decadenza.

0 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page