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Immagine del redattoreStudio tecnico Metelli

Dall’UE semplificazioni per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili

Accelerate le autorizzazioni: 3 mesi per le pompe di calore, un mese per un piccolo impianto solare fotovoltaico, 6 mesi massimi per il ripotenziamento di un impianto

Da poco ci siamo lasciati alle spalle il 2022, un anno da ricordare (o forse da dimenticare) per via dei forti aumenti delle materie prime e dell’energia, che hanno portato ad una vera e propria crisi delle imprese e delle famiglie. Negli ultimi mesi, le azioni della Russia hanno ulteriormente esacerbato la situazione del mercato, facendo aumentare il rischio di un arresto totale delle forniture di gas russo all’Unione nel prossimo futuro. Solo una diffusione rapida delle fonti rinnovabili di energia può contribuire ad attenuare gli effetti della crisi energetica in atto, abbassando i prezzi dell’energia.

In tale contesto, per accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, il 29 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 2022/2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Si tratta di un regolamento emergenziale della durata di 18 mesi.

Regolamento UE 2022/2577: accelerate le autorizzazioni

Per agevolare l’istallazione e la diffusione della tecnologia, il Regolamento UE 2022/2577 stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale finalizzate ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il Regolamento prevede tempi più rapidi per autorizzare solare, pompe di calore e potenziamenti e che stabiliscono l’interesse pubblico prevalente per tutti i progetti Fer. Il Consiglio europeo ha, infatti, stabilito che gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono opere di interesse pubblico prevalente.

Lo scopo è quello di accelerare le procedure autorizzative per i progetti che abbiano la massima rapidità di sviluppo e il minor impatto ambientale.

In pratica, il documento in esame disciplina le tempistiche per accelerare la procedura autorizzativa per:

  • l’installazione di apparecchiature per l’energia solare,

  • i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete,

  • la diffusione delle pompe di calore.

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nella durata della sua applicazione ossia a tutte le procedure autorizzative avviate tra il 30 dicembre 2022 e il 30 giugno 2024.

Energia solare, accelerata la procedura autorizzativa per l’installazione di apparecchiature

Le procedure autorizzative relativamente alle apparecchiature per l’energia solare vengono così semplificate:

  • l’installazione di apparecchiature su strutture artificiali non dovranno superare i tre mesi;

  • l’installazione di apparecchiature con una capacità fino a 50 kW (parliamo di installazione di impianti solari su piccola scala, per gli autoconsumatori di energia rinnovabile e gli autoconsumatori collettivi) beneficerà di un accordo tacito dopo un mese dall’applicazione (di fatto in regime di silenzio-assenso), a condizione che non vi siano problemi di sicurezza, stabilità e affidabilità della rete.

Revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile

L’iter autorizzativo per i piani di revisione della potenza degli impianti, comprese le autorizzazioni all’ammodernamento delle opere necessarie per la loro connessione alla rete, non deve essere superiore a sei mesi, comprese le valutazioni di impatto ambientale necessarie a norma della legislazione pertinente.

Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema

Gli stati membri possono esentare dalla valutazione dell’impatto ambientale e dalle valutazioni di protezione delle specie i seguenti progetti di:

  • energia rinnovabile,

  • stoccaggio dell’energia,

  • rete elettrica necessari per integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico,

a condizione che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete per la relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico.

Accelerazione della diffusione delle pompe di calore: le regole

Un grande impulso è riservato alla diffusione delle pompe di calore, per le quali le autorizzazioni non dovranno superare:

  • un mese nel caso di capacità elettrica inferiore a 50 MW;

  • tre mesi nel caso delle pompe di calore geotermiche.

Il documento precisa, poi, che nel caso in cui non vi siano problemi giustificati di sicurezza, non siano necessari ulteriori lavori per le connessioni alla rete e non sussista un’incompatibilità tecnica dei componenti del sistema, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate previa notifica all’ente competente per:

  • pompe di calore con capacità elettrica fino a 12 kW;

  • pompe di calore installate da un autoconsumatore di energia rinnovabile con una capacità elettrica fino a 50 kW, a condizione che la capacità dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dell’autoconsumatore sia pari almeno al 60% della capacità della pompa di calore.

Infine, gli Stati membri possono escludere determinate aree o strutture dalle disposizioni del presente articolo per motivi connessi alla protezione del patrimonio culturale o storico oppure per motivi connessi a interessi della difesa nazionale oppure per motivi di sicurezza.

Il Regolamento è in vigore dal 30 dicembre 2022, giorno successivo dalla data di pubblicazione in Gazzetta, e si applica per un periodo di 18 mesi dall’entrata in vigore. Infine, entro il 31 dicembre 2023 la Commissione riesaminerà il presente regolamento in vista dell’evoluzione della sicurezza dell’approvvigionamento e dei prezzi dell’energia e della necessità di accelerare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili.

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