Il Consiglio di Stato chiarisce che le tolleranze costruttive vanno applicate tenendo conto esclusivamente di quella parte dell’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione
Con la sentenza n. 230/2021 il Consiglio di Stato si occupa della “tolleranza di cantiere” in merito alle difformità volumetriche e alla corretta applicazione dell’art. 34-bis (tolleranze costruttive) del dpr 380/2001. Ricordiamo che l’art. 34-bis è stato recentemente introdotto dalla legge “Semplificazioni” insieme ad altre modifiche operate al Testo Unico dell’Edilizia.
L’art. 34-bis, al comma 1 (con esclusione degli immobili sottoposti a vincolo storico e a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile) recita che:
il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro para-metro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 % delle misure previste nel titolo abilitativo.
Secondo il Consiglio di Stato questa percentuale va calcolata esclusivamente in relazione alla porzione d’immobile ben individuata ed oggetto dei lavori.
Il caso
Il proprietario di un immobile eseguiva lavori di ristrutturazione ed ampliamento (recupero abitativo del sottotetto) con regolare permesso di costruire.
Successivamente, il proprietario richiedeva un permesso di costruire in sanatoria, a causa di un’eccedenza di volumetria realizzata. Il permesso gli veniva negato poiché l’amministrazione comunale riscontrava discordanza fra gli elaborati grafici agli atti (risultanti dai citati assensi edilizi precedenti) e l’elaborato grafico allegato alla domanda del permesso di costruire in sanatoria, relativamente alle altezze interne dei locali oggetto dei lavori.
Il proprietario faceva quindi ricorso al Tar poiché, a suo parere, l’eccedenza volumetrica risultava al di sotto del 3% (consentito dalla legge regionale) rispetto alla volumetria totale dell’edificio di proprietà.
Il Tar dava ragione al privato, per cui il Comune ricorreva in appello presso il Consiglio di Stato.
La sentenza del Consiglio di Stato
Per i giudici, il rientro nella prevista “tolleranza di cantiere” del 3% come sostenuto dal ricorrente, appare come una dichiarazione infedele:
è corretto ritenere che la “tolleranza di cantiere” tale da escludere l’abusività dell’intervento va posta in relazione con la porzione di immobile cui esso accede e non, come proposto dall’appellato, con la superficie dell’intero palazzo.
In sintesi, per i giudici la volumetria complessiva dei locali sottotetto concerne una ben individuata parte dell’immobile, avente propria specifica connotazione ed è solo questa parte dell’immobile che va messa in relazione con le tolleranze costruttive.
Il ricorso, quindi, è accolto.
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