Con la sentenza n. 3900/2020, il Consiglio di Stato fa chiarezza sulla corretta applicazione delle norme che regolano la distanza da rispettare tra i fabbricati e le strade attraverso alcune considerazioni su:
il dlgs 285/1992 (Codice della Strada) ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (dpr n. 495/1992);
il dm 1404/1968 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati).
Il caso
Un privato richiedeva un permesso di costruire per ampliare il proprio fabbricato; il Comune negava il permesso poiché il progetto di ampliamento ricadeva in una fascia di rispetto (pari a 30 m) di una strada statale vicina.
Il privato faceva ricorso al Tar che, però, lo respingeva. Successivamente la vicenda finiva dinanzi al Consiglio di Stato.
Secondo il ricorrente, il Comune faceva erroneamente riferimento al mancato rispetto del Codice della Strada e del dm 1404/68; la particella, invece, si sarebbe trovata fuori dal perimetro del centro abitato, su suolo edificabile, all’interno di un programma di fabbricazione, per cui le norme richiamate dal Comune non potevano trovare applicazione.
La decisione e il chiarimento del Consiglio di Stato
Prima di tutto i Giudici prendono atto che la proprietà si trova fuori dal perimetro del centro abitato ed è indicata in sede di individuazione dell’ambito territoriale disciplinato dal programma di fabbricazione.
Successivamente chiariscono, in merito alle distanze da osservarsi tra i fabbricati e le strade, che per l’applicazione degli articoli 16 e 234, comma 5, del Codice della Strada, e dell’art. 26 del relativo regolamento di attuazione, deve verificarsi la duplice condizione:
il lotto deve ricadere all’interno di un centro abitato;
la strada deve essere classificata come previsto dall’art. 2, comma 2, del Codice, che individua le diverse tipologie sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali.
Se le due condizioni non sono rispettate, bisogna applicare il dm 1404/68 (legislazione pregressa) che continua ad essere valido; tuttavia questo stesso decreto non è applicabile (all’art. 1) all’interno del perimetro degli insediamenti previsti dai programmi di fabbricazione.
Pertanto, in tale condizione occorre applicare il decreto di attuazione dpr 495/1992, che prevede per le distanze di tipo “C” una distanza di 10 m.
Il ricorso in appello è quindi accolto.
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