Secondo il Tar Liguria un porticato aperto su tutti i lati non costituisce costruzione rilevante ai fini delle distanze tra pareti finestrate.
Come ci si deve regolare ai fini del calcolo delle distanze tra pareti finestrate (dm n. 1444/1968) in presenza di un porticato aperto? A chiarimento del caso giunge la sentenza n. 527/2020 del Tar Liguria.
Il caso
Un privato faceva richiesta presso il Comune di un accertamento di conformità relativo ad un porticato.
Il Comune respingeva l’istanza con la motivazione del mancato rispetto delle distanze (art. 9 – Limiti di distanza tra i fabbricati – del dm n. 1444/1968) tra il porticato e alcune aperture poste sul fabbricato antistante.
Di diversa opinione era il privato che sosteneva che il porticato, essendo aperto su tutti i lati, non avrebbe costituito costruzione rilevante ai sensi del dm n. 1444/68: per tale motivo faceva ricorso al Tar.
La sentenza del Tar Liguria
I Giudici richiamando l’art. 9 del dm n. 1444/68, fanno riferimento in particolare al comma 2 che per quanto riguarda le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee stabilisce che per i:
Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
I Giudici commentano che tale normativa è stata stabilita “nell’esigenza di evitare la formazione intercapedini dannose per la salute.”
Per i togati alla luce di quanto espresso dalla norma, un porticato che risulti aperto e non presentando pareti, non impedisce la circolazione dell’aria.
Per tali motivi, a loro giudizio, si può concludere che la distanza minima di 10 metri da applicarsi per gli edifici di nuova costruzione, dalle pareti finestrate degli edifici antistanti, non si applica quando di fronte all’edificio in costruzione venga a trovarsi un porticato aperto.
Il ricorso è, quindi, accolto.
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