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Ecco il Bonus idrico: 1000 euro per sostituire rubinetti e sanitari

  • Immagine del redattore: Studio tecnico Metelli
    Studio tecnico Metelli
  • 30 dic 2020
  • Tempo di lettura: 2 min

La legge di Bilancio 2021 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, del “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021. La finalità del fondo (indicata dal comma 2) è quella di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa suindicato e fino ad esaurimento delle risorse, un “ bonus idrico ” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario.

Il nuovo bonus idrico

Il bonus si potrà utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle (elencate dal comma 3) sostenute per:

  • la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

  • la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Viene altresì precisato (dal comma 4) che il “bonus idrico” in questione non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE.

La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del “bonus”, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, è demandata (dal comma 5) ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 
 
 

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