top of page
Cerca
Immagine del redattoreStudio tecnico Metelli

Il condominio non risponde dell’abuso edilizio commesso dal singolo condomino

Che legame intercorre tra il condominio ed il singolo condomino che commette abuso edilizio?

La sentenza n. 3005/2020 del Tar Campania risponde a questo interessante quesito chiarendo la natura giuridica del condominio, quale mero ente di gestione.

In caso di abuso sulla singola unità, le responsabilità ricadono solo sul singolo condomino che lo ha commesso.

Il caso

Un condominio si vedeva recapitare un’ordinanza di demolizione a causa di alcuni abusi edilizi commessi presso le singole unità immobiliari.

Gli abusi realizzati avevano causato un’eccedenza di volumetria complessiva, accertata dall’amministrazione comunale attraverso il raffronto del progetto di lottizzazione esistente con quanto effettivamente realizzato.

Il condominio, quindi, non riconoscendosi quale intestatario dell’ingiunzione di demolizione, impugnava l’ordinanza del Comune presso il Tar.

La sentenza del Tar Campania

I giudici, richiamando quanto espresso dal comma 2, art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), del dpr n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), ribadiscono che la demolizione delle opere abusivamente realizzate deve essere ingiunta dal Comune solamente al “proprietario e al responsabile dell’abuso“.

Nel caso in esame, il condominio destinatario dell’ingiunzione di demolizione delle opere in abuso non può essere considerato proprietario, nemmeno delle parti comuni del complesso immobiliare, che rimangono proprietà dei singoli condomini:

l’art. 1117 cod. civ. stabilisce che: le parti comuni dell’edificio sono oggetto di proprietà comune dei condomini, con la conseguenza che il Condominio non vanta alcun diritto reale sulle stesse. Secondo una consolidata giurisprudenza, difatti, il Condominio è un mero ente di gestione, privo di personalità giuridica.

I giudici precisano che tale principio è stato peraltro confermato anche dopo le modifiche introdotte nel codice civile dalla legge n. 220/2012 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici).

In conclusione, il condominio non può essere individuato quale responsabile degli abusi edilizi commessi dai singoli condomini, i quali devono rispondere ciascuno per l’abuso individualmente realizzato.

Il ricorso, quindi, è accolto.

0 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page