Come ogni anno entro fine dicembre dovrà essere approvata la legge di bilancio dello Stato; di seguito analizziamo i contenuti della bozza di legge bilancio 2021 maggiormente d’interesse per il settore edile ed i tecnici.
Di seguito sintetizziamo un documento elaborato da ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) dove vengono riportate le principali misure d’interesse per il settore.
Fondo delega riforma fiscale (art. 2)
La disposizione istituisce un fondo di 8.000 milioni di euro per il 2022, e 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2023, per finanziare l’attuazione della legge delega di riforma del sistema tributario, volta a semplificare gli adempimenti ed a ridurre la pressione fiscale.
Viene, altresì, incrementato il fondo per l’assegno familiare universale, di cui all’articolo 1, co. 339, della legge 160/2019.
Stabilizzazione detrazione di lavoro dipendente (art. 3)
Viene disposta l’applicazione “a regime” della detrazione relativa al reddito da lavoro dipendente di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro, che decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.
La detrazione attualmente ha carattere temporaneo, e riguarda le prestazioni rese nel secondo semestre 2020, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Proroghe in materia ecobonus, bonus edilizia, bonus facciate (artt. 12, 13)
Vengono prorogati sino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus:
bonus edilizia (detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50 % (da suddividere in 10 quote annuali);
ecobonus (detrazione al 50 o 65 % per gli interventi di efficienza energetica, da suddividere in 10 quote annuali);
bonus mobili della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
bonus facciate;
bonus verde.
Proroga bonus Sud e credito imposta per ricerca e sviluppo (artt. 28, 32)
Viene disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2022, del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall’articolo 1, co. 98-108, della legge 208/2015.
Inoltre viene stabilito dalla bozza di legge di bilancio 2021 che il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 1, co. 200 Legge 160/2019), inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, spetta per gli anni 2021 e 2022 nella misura:
del 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
del 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
del 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo, o un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.
Misure in materia di strutture ricettive (art. 100)
Viene previsto che il regime fiscale delle locazioni brevi, di durata non superiore a 30 giorni (per i quali si applica l’aliquota del 21% in caso di opzione per la cd. “cedolare secca”) è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta.
Per la locazione di breve durata, relativa a più di quattro appartamenti, l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale, per cui non si può accedere al regime della “cedolare secca”.
IVA di alcune operazioni effettuate da Associazioni di categoria (art. 108)
La misura della legge di bilancio 2021 risponde alla procedura d’infrazione n. 2008/2010, aperta dell’UE per violazione della norma italiana degli obblighi imposti dagli artt. 2, 9 della direttiva IVA (2006/112/CE), relativamente alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA.
In particolare, alcune operazioni passano dal regime di esclusione a quello di esenzione da IVA. Tra queste sono annoverate le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Credito d’imposta per beni strumentali nuovi e formazione (art. 185)
Nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma “Transizione 4.0”, la disposizione estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenzia le aliquote agevolative, aumenta l’importo delle spese ammissibili e amplia l’ambito oggettivo dei benefici fiscali.
Viene, altresì, anticipata al 16 novembre 2020 la decorrenza della nuova disciplina per gli investimenti in beni strumentali nuovi.
Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro (art. 195)
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è applicabile fino al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Viene, così, accorciata la durata temporale del beneficio.
Entro il 30 giugno 2021 si può optare per la cessione del credito d’imposta, ai sensi dell’art.122 del dl 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.
Comments