E’ possibile ricostruire un muro di contenimento condominiale e beneficiare del Superbonus; deve però essere funzionale all’adozione di misure antisismiche
Con l’interpello n. 68/2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la possibilità di detrarre con il Superbonus 110% le spese relative agli interventi sui muri di contenimento.
E’ possibile usufruire della detrazione purché gli interventi siano attuati con criteri antisismici e siano in relazione con le parti strutturali dell’edificio condominiale.
L’interpello
A porre il quesito all’Agenzia è un condominio che vorrebbe ricostruire un muro di contenimento di pertinenza condominiale usufruendo del Superbonus.
L’istante specifica che si tratta di un muro di confine, in pessime condizioni statiche, che verrà ricostruito con criteri antisismici e con struttura in grado di sopportare i carichi fondazionali dell’edificio residenziale di cui è pertinenza.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Le Entrate premettono che come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, ai sensi dell’art. 119 del dl Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).
E’ previsto inoltre per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, che la detrazione prevista dall’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del dl n. 63/2013 (sismabonus) è elevata al 110%.
Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio.
In merito alla possibilità di accedere al Superbonus per un intervento antisismico da realizzare solo sul muro di contenimento pertinenziale del condominio, senza un intervento diretto sul fabbricato residenziale, occorre verificare se lo stesso possa essere annoverato tra le “parti comuni” condominiali, considerato che (come chiarito anche dalla Circolare 24/E del 2020) sono ammessi al Superbonus solo gli interventi sulle parti comuni di condomini residenziali.
Infatti, sulla base della normativa e della prassi in materia possono accedere al Superbonus gli interventi riguardanti un elemento strutturale del condominio.
Al fine di individuare tali parti comuni interessate dall’agevolazione, è necessario far riferimento all’art. 1117 del codice civile che ricomprende tra le parti comuni:
le fondazioni,
i muri maestri,
il suolo su cui sorge l’edificio,
ma tale elencazione non è tassativa, per cui si ritiene che gli interventi su un muro di contenimento, sempreché funzionali all’adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell’edificio condominiale, possano essere annoverati tra gli interventi sulle “parti comuni” interessate dall’agevolazione.
Ne consegue che il condominio istante, in relazione alle spese sostenute per il prospettato intervento di ricostruzione con criteri antisismici del muro di contenimento, possa accedere al Superbonus.
Tale soluzione interpretativa vale in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti per accedere all’agevolazione in questione, inclusa la presenza dell’asseverazione rilasciata dal professionista abilitato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, lettera b), del dl Rilancio, dalla quale risulti l’efficacia dei lavori eseguiti ai fini dell’adozione di misure antisismiche riguardi gli elementi strutturali del condominio in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni.
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