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Per il cambio di destinazione d’uso nella stessa categoria funzionale basta una SCIA

Quando il cambio di destinazione d’uso avviene nella stessa categoria funzionale basta la presentazione di una SCIA. Lo afferma il Tar Marche


La capacità di adattamento e di rigenerazione risulta essere una grande risorsa in tutti gli ambiti della vita ed in particolar modo nel mondo del lavoro e delle attività imprenditoriali. Una burocrazia  più snella dovrebbe appunto poter favorire tali processi nel rispetto delle regole.

A tal riguardo, la sentenza n. 467/2020 del Tar Marche aiuta a far chiarezza sulla gestione del cambio di destinazione d’uso di un immobile al centro di un’attività imprenditoriale che tenta la via della rigenerazione.

Il caso

I titolari di un’attività imprenditoriale ricettiva, volendo trasformare il loro albergo in una residenza turistico alberghiera (RTA), decidevano di fare domanda di titolo unico presso il SUAP del Comune per modifiche interne ed esterne da apportare al fabbricato.

La domanda veniva respinta perché secondo il Comune il cambio di destinazione d’uso in questione non era possibile per quel fabbricato sito su un lotto indicato con destinazione esclusiva ad albergo secondo il PRG vigente.

I titolari dell’albergo si opponevano con la motivazione che l’intervento avrebbe comportato un mutamento d’uso (senza modifica dei volumi esistenti) ricompreso nella stessa categoria di “Attività terziarie”, ma anche nella sua articolazione di “Attrezzature ricettive”.

La questione finiva, quindi, presso il Tar.

La sentenza del Tar Marche

I Giudici richiamano in proposito l’art. 23-ter (Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante) comma 1 del dpr 380/2001 nel quale si legge che:

Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.

In sintesi l’articolo del TU individua i mutamenti nella destinazione d’uso di un immobile da ritenere urbanisticamente rilevanti e che pertanto necessitano di uno specifico titolo abilitativo anche se non accompagnati dall’esecuzione di opere edilizie.

Per i Giudici:

Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito

Per tale motivo, i togati concludono che il mutamento della destinazione d’uso, purché rimanga nella stessa categoria funzionale, è possibile attraverso la presentazione di una SCIA: ciò vale anche per il caso in oggetto dove l’intervento proposto si colloca nell’ambito della medesima destinazione urbanistica.

Il ricorso è, quindi, accolto.

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