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Immagine del redattoreStudio tecnico Metelli

Per modificare le aperture in facciata serve il permesso di costruire

Con la sentenza n. 3329/2020 del Tar Lazio viene ribadito che per modificare le aperture in facciata di un fabbricato occorre richiedere un permesso di costruire (per maggior approfondimento leggi anche questo articolo di BibLus-net).

Il caso

Il Comune di Roma riscontrava alcuni abusi edilizi in un fabbricato privato. Tra gli abusi veniva contestata al proprietario la modifica delle aperture sulla facciata dell’edificio.

Il Comune intimava, quindi, il ripristino dello stato dei luoghi con demolizione e sanzione pecuniaria (artt. 33 e 37 del dpr n. 380/2001).

Il proprietario ricorreva quindi al Tar, adducendo la motivazione di un’errata rappresentazione delle aperture in facciata nei grafici a corredo della DIA (ora SCIA), presentata un anno dopo l’acquisto dell’immobile, per lavori di manutenzione straordinaria.

La sentenza del Tar Lazio

I giudici sottolineano che la DIA presentata era descrittiva di lavori di manutenzione, oltretutto non riferiti alle opere abusive riscontrate dal Comune (le aperture in facciata).

Infatti i giudici ricordano che le modifiche dei prospetti esterni di un fabbricato ricadono:

nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, ex art. 3, comma 1d del D.P.R. n. 380 del 2001, soggetti al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1c del D.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. Tar Lazio, II bis, n. 10930 del 2017); che dunque correttamente l’Amministrazione ne ha ordinato la rimozione, siccome abusiva, ex art. 33 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Proseguono, inoltre, con riferimento alla difformità delle aperture rispetto ai grafici erronei a corredo della DIA:

a nulla rileva poi il dedotto errore grafico, allorquando l’Amministrazione rileva in fatto difformità sul punto, confrontando lo stato dei luoghi con gli elaborati grafici allegati alla DIA

La diversa collocazione delle aperture sulla facciata rilevata “quale intervento di ristrutturazione che comporta la modifica del prospetto dell’immobile” è da rimuovere se realizzata senza il necessario titolo abilitativo, che in questo caso risulta essere un permesso di costruire (cfr. Corte di Cass., penale, III, n. 20846 del 2015).

Per tali motivazioni il ricorso è respinto.

In definitiva, per variazioni che comportano una modifica del prospetto è sempre necessario ottenere il permesso di costruire.

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