Una pergotenda stabilmente aperta e utilizzata come superficie a deposito genera abuso edilizio. I chiarimenti del Tar Campania
Si avvicina la primavera nonostante gli ultimi colpi di coda di questo inverno e, mentre qualche albero comincia a fiorire già, nell’aria pare quasi di udire il cigolio di una pergotenda che si apre ai primi tiepidi raggi del sole.
Ma attenzione, l’abuso edilizio è sempre dietro l’angolo; la vostra pergotenda, anche se del tutto regolare, quando usata impropriamente potrebbe riservare delle sgradite sorprese.
E’ proprio quello che ci comunica il Tar Campania con la sentenza n. 479/2022.
Il caso di una pergotenda stabilmente aperta ad incremento della superficie di vendita di un’attività commerciale
Sulla scorta della segnalazione di una vicina, il Comune accertava e contestava (con un’ordinanza di demolizione) ad un esercizio commerciale addetto alla vendita di generi alimentari, di avere ampliato volontariamente (ed abusivamente) la superficie di vendita attraverso l’utilizzo improprio di una pergotenda regolarmente installata.
Nel dettaglio, risultava:
la persistente chiusura laterale (tra l’altro stabilmente coperta con cartoni) e in copertura della struttura denunciata;
l’aver permanentemente destinato la superficie ricavata (circa 70 m²) come area di deposito e movimentazione con scaffalature contenenti generi alimentari.
Tale uso, a parere del Comune, avrebbe snaturato di fatto la funzione intrinseca della pergotenda, con la creazione di una vera e propria pertinenza aggiuntiva all’attività commerciale.
Il proprietario dell’esercizio commerciale decideva di fare ricorso al Tar, poiché:
la pergotenda non avrebbe necessitato di alcun permesso avendo le caratteristiche tipiche di tale struttura e, quindi, collocabile in edilizia libera;
le caratteristiche dinamiche di fruibilità della pergotenda istallata ben si sarebbero prestate all’utilizzo specifico commerciale, per il quale era stata realizzata, nelle occasioni promozionali e/o stagionali, che richiedono specifiche aree di utilizzo nei soli orari di apertura dell’esercizio commerciale, attraverso l’individuazione di posizioni a scaffale “a tempo” attivate e dismesse in relazione a tali occasioni. Infatti, negli orari di chiusura notturni, non sarebbe mai stata prevista alcuna allocazione di scaffali, prodotti e/o imballi;
le chiusure laterali, pure contestate, sarebbero state sempre retraibili, anche quando coperte da cartoni, atteso che questi avrebbero avuto carattere pubblicitario/promozionale.
La sentenza del Tar Campania: la pergotenda non risulta utilizzata propriamente
I giudici ricordano che:
la pergotenda è una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini);
sotto il profilo normativo la realizzazione di tale costruzione, tenuto conto della sua consistenza, delle caratteristiche costruttive e della suindicata funzione che la caratterizza, non costituisce un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo atteso che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del dpr 380/2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera, secondo la configurazione standard che caratterizza tali manufatti nella loro generalità, destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche;
per aversi una costruzione definibile come tale (c.d. pergotenda) occorre che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura (per aversi realmente una pergotenda e non una costruzione edilizia necessitante di titolo abilitativo) deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda;
la tenda poi, che costituisce la caratteristica fondamentale per effetto della quale un manufatto può definirsi “pergotenda” e non considerarsi una “nuova costruzione”, deve essere in materiale plastico e retrattile, onde non presentare caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non debbono presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, proprio per il carattere retrattile della tenda, “onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie“;
inoltre l’elemento di copertura e di chiusura deve essere costituito da una tenda in materiale plastico, privo di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.
Nel caso in esame emerge che è stata snaturata la funzione della pergotenda, come sostenuto dal Comune nell’ordinanza di demolizione impugnata, nel senso che la struttura realizzata da parte ricorrente non è utilizzata per le finalità proprie della pergotenda, e cioè elemento di protezione dal sole, dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore soluzione dello spazio esterno dell’immobile, ma amplia di fatto la superficie dell’attività commerciale, come emerge dai verbali di sopralluogo e dalla documentazione fotografica allegata agli stessi.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
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