Con la proroga dello stato d’emergenza al 31 luglio è stata prolungata anche la validità di certificati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi fino al 29 ottobre
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto riaperture, il Governo ha prorogato al 31 luglio 2021 lo stato d’emergenza legato alla pandemia in atto.
Pertanto, ai sensi della legge n. 159/2020, di conversione del dl 125/2020, che prevede la proroga della validità di:
certificati;
attestati;
permessi;
concessioni;
autorizzazioni;
atti abilitativi, comunque denominati;
fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato d’emergenza, tali atti saranno quindi validi fino al 29 ottobre 2021.
Tale proroga nel settore dell’edilizia riguarda, ad esempio:
le Scia (Segnalazioni certificate di inizio attività);
le segnalazioni certificate di agibilità;
le autorizzazioni paesaggistiche;
le autorizzazioni ambientali;
il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati.
Sono esclusi dalla proroga i termini di validità del DURC.
Proroghe legate alla cessazione dello stato di emergenza
Ricordiamo che l’articolo 3-bis della legge 159/2020, modificando l’articolo 103 del Cura Italia, prevede la scadenza degli atti amministrativi 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza.
Viene quindi eliminato il riferimento ad una data specifica.
In tal modo, nel caso in cui lo stato di emergenza venisse prorogato, automaticamente si avrebbe la proroga di tali scadenze.
Il testo modificato dell’art. 103 del CuraItalia
Il testo dell’articolo 103, comma 2, del CuraItalia (dl 18/2020), è così stato modificato:
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
(in grassetto le aggiunte della legge 159/2020).
Ad oggi la cessazione dello stato di emergenza è fissata al 31 luglio 2021; pertanto la scadenza della validità dei suddetti atti è fissata a fine ottobre 2021.
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