Con la sentenza n. 595/2021 il Tar Calabria ribadisce quali sono gli effetti ed i tempi di consolidamento di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Il caso
Un privato presentava una SCIA per la realizzazione delle seguenti opere:
rimozione di un cancello in ferro e nell’apposizione di un muretto di recinzione in cemento armato lungo 4,20 m. e alto 0,70 m;
realizzazione, sulla fondazione del cordolo, di un muro in cemento armato addossato ad altra abitazione privata, alto circa 0,90 m;
realizzazione di una scala in cemento armato costituita da 24 gradini;
edificazione di un muro di contenimento in cemento armato dimensionato 2 m x 2 m x 0,40 m.
Il Comune sospendeva la SCIA, poiché era necessaria una integrazione dei documenti allegati; tale richiesta veniva prontamente soddisfatta dal privato che proseguiva i lavori.
Trascorsi oltre 30 giorni, il Comune emetteva un’ordinanza di demolizione dei lavori realizzati, poiché sosteneva che le opere erano state eseguite senza il necessario permesso di costruire.
A questo punto il privato faceva ricorso al Tar, evidenziando come fossero trascorsi 30 giorni dall’integrazione dei documenti richiesti dal Comune, e sostenendo che l’amministrazione non avrebbe potuto ordinare la demolizione delle opere senza prima annullare in autotutela la SCIA.
La sentenza del Tar Calabria
Il Tar osserva che le opere contestate corrispondono a quelle oggetto della SCIA presentata dal ricorrente, e pertanto dichiara:
illegittimo l’operato dell’amministrazione comunale che, in presenza di opere assentite con SCIA, adotta provvedimenti di diffida a non proseguire le opere, di sospensione dei lavori o di demolizione dopo che è decorso il termine di 30 giorni previsto per il consolidamento del titolo (art. 19, commi 3 e 6 bis, l. 241/1990) senza fare previo ricorso all’adozione di poteri in autotutela, giacché la SCIA, una volta cristallizzatasi, costituisce un titolo edilizio valido ed efficace che può essere rimosso solo alle condizioni previste dall’art. 21 nonies l. 241/1990.
I giudici precisano che la SCIA era stata sospesa per la richiesta di integrazione della documentazione, ma una volta soddisfatta la richiesta dal ricorrente, da tale data ricominciava a decorrere il termine dei 30 giorni utili per il consolidamento della SCIA.
I Tar conclude che nel caso di realizzazione di opere in assenza o in difformità alla SCIA, l’amministrazione non può ordinare la demolizione (art. 31 dpr 380/2001), bensì è tenuta a irrogare la sanzione pecuniaria (prevista dall’art. 37 dello sesso dpr).
Nel caso di realizzazione di opere necessitanti del permesso di costruire, la demolizione (art. 31 dpr 380/2001) è invece possibile, ma, se le stesse risultano formare oggetto di SCIA, è necessario rimuovere in autotutela la segnalazione.
Il ricorso è, quindi, accolto.
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